A norma del nuovo art. 2103 c.c., si impone al datore di lavoro di valutare, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il possibile affidamento del lavoratore anche a mansioni di livello inferiore, con onere di dimostrare l’assolvimento di tale obbligo a carico del datore di lavoro.
Il mancato rispetto dell’onere di ricollocamento, in forza dell’art. 18 come riformulato dall’art. 1 della legge n. 92/2012, non comporta il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma solamente al pagamento dell’indennità risarcitoria. (Trib. Milano 16 dicembre 2016, n. 3370/2016)
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