SSM, l’avv. Margherita Covi interviene sugli strumenti di tutela contro le condotte discriminatorie

All’evento formativo organizzato della Scuola Superiore della Magistratura, l’avv. Margherita Covi affronta il tema delle condotte discriminatorie evidenziando, nelle azioni in giudizio, l’importanza della scelta del rito.

Il corso si tiene a Milano il 15 maggio nell’Aula Magna Emilio Alessandrini – Guido Galli presso il Palazzo di Giustizia. Organizzato dalla struttura territoriale di Formazione Decentrata del Distretto di Milano della Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani, e CSDN, Centro Studi Domenico Napoletano, si rivolge principalmente ai Magistrati ordinari e in tirocinio, nonché ai Giudici Onorari e Ausiliari.

Margherita Covi all'evento formativo organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura,

Obiettivi e contenuti dell’evento

Il diritto antidiscriminatorio è parte fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro, materia rispetto alla quale sono sempre più frequenti gli interventi del Legislatore, anche sulla scorta degli stimoli e degli obblighi sovranazionali, così come costante è l’opera di interpretazione evolutiva della giurisprudenza.

A dispetto del continuo sviluppo normativo e giurisprudenziale, tuttavia, la materia presenta ancora molteplici criticità, tanto a livello sostanziale quanto a livello processuale.

Sotto il primo profilo, la tutela antidiscriminatoria paga spesso pegno a un’erronea sovrapposizione di piani tra nozioni accomunate da analoga forma di tutela, ma affatto diverse quali, per esempio, discriminazione e ritorsione; talvolta, è lo stesso Legislatore a introdurre previsioni e meccanismi di tutela forieri di incertezze definitorie e applicative (in proposito, meritano senz’altro approfondimento i recenti interventi di cui ai Decreti Legislativi 104/2022 e 105/2022).

Avuto riguardo all’aspetto processuale, la materia antidiscriminatoria conosce – ancor oggi – una significativa differenziazione delle forme di tutela diversamente declinabili, tanto sotto il profilo della legittimazione attiva, quanto sotto il profilo del procedimento esperibile in funzione del petitum sotteso; d’altronde, nella recente riforma del processo civile si è ritenuto necessario intervenire con la previsione di cui all’art. 441-quater c.p.c. cui è sotteso il principio “electa una via altera non data”.

L’incontro si propone di stimolare un confronto sullo stato dell’arte normativo e giurisprudenziale, con l’auspicio di favorire percorsi logico-giuridici e argomentativi utili all’individuazione delle fattispecie e, conseguentemente, delle tutele esperibili.

Il programma e altre informazioni sull’evento sono disponibili qui.

La presentazione dell’intervento dell’avv. Margherita Covi è disponibile qui.

L’avv. Alessandro Marchese sui concetti di giusta causa e proporzionalità nel licenziamento disciplinare

Per Quotidiano Più, il nostro giuslavorista commenta la sentenza n. 10124 del 17 aprile 2023, nella quale la Corte di Cassazione ha ricostruito ed approfondito le nozioni di giusta causa e proporzionalità alla luce del loro carattere di “clausole generali”.  Nell’ambito di un licenziamento per giusta causa, la Corte ha evidenziato che, al fine di una corretta interpretazione, i concetti di giusta causa e proporzionalità devono essere concretizzati.

Le parti del procedimento erano un istituto bancario ed un suo dipendente, licenziato a seguito di un procedimento disciplinare per non avere osservato il Codice di Comportamento interno adottato dalla Banca.  Aveva fatto accesso arbitrariamente e senza giustificazione ad alcuni rapporti bancari intestati ai clienti tramite il sistema informatico della Banca, violando altresì alcune disposizioni normative in tema di privacy. Inoltre erano riconducibili al dipendente attività di contabilizzazione di operazioni riferibili ai suoi figli. Queste condotte avevano reso possibili altre azioni delittuose di natura truffaldina, commesse però da terzi.

Nel procedimento di primo grado, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, chiedendo al Giudice (Tribunale di Benevento, sezione lavoro) che, accertatane la illegittimità, condannasse la Banca alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno. Il tribunale aveva comunque dichiarato risolto il rapporto di lavoro, ma contro la sentenza entrambe le parti avevano presentato ricorso alla Corte d’Appello.

Prendendo spunto da tale vicenda, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che “I concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall’interprete tramite la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma“.

Riguardo alla proporzionalità, la Suprema Corte ha chiarito che “l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 26010 del 2018).”

QuotidianoPiù è il servizio di informazione online di Giuffrè Francis Lefebvre dedicato ai professionisti, alle aziende e all’innovazione.

L’intero articolo è accessibile dagli abbonati a Quotidiano Più dal seguente link

Cooperative di lavoro: l’avv. Matteo Motroni chiarisce i dubbi sui regolamenti interni

Su Quotidiano Più edito da Giuffré, il Salary Partner Matteo Motroni commenta gli articoli della legge n. 142/2001 che prevedono innanzi tutto una distinzione fra parte obbligatoria e facoltativa dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro.

L’obiettivo dell’articolo, pubblicato il 26 aprile,  è quello di chiarire se e in che misura i regolamenti interni possano derogare alla disciplina del rapporto di lavoro dei soci. Infatti il trattamento economico minimo previsto dai CCNL di categoria non può essere modificato in pejus, e non sempre è facile delimitare il confine dell’inderogabilità.

Della giurisprudenza in materia, l’avv. Matteo Motroni ricorda la sentenza della Cassazione 21 febbraio 2019, n. 5189, dove la Corte fa riferimento ad altre precedenti (Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013) per ribadire come “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.

Con riguardo all’art. 36 della Costituzione, alcune pronunce (Cass. 17274/2003; Cass. 26953/2016; Cass. 12520/2004) hanno ritenuto che  i compensi aggiuntivi di fonte esclusivamente contrattuale come gli scatti di anzianità e le mensilità eccedenti la tredicesima (es. la quattordicesima) non siano da ritenersi voci inderogabili; secondo altre, invece,  “…gli istituti retributivi legati all’autonomia contrattuale (come ad esempio le mensilità aggiuntive oltre la tredicesima mensilità, i compensi aggiuntivi ed integrativi dei minimi salariali), benché non possano trovare automatica applicazione, tuttavia non possono essere neppure automaticamente esclusi e il loro esame complessivo è possibile al fine della determinazione della “giusta retribuzione” ai sensi della norma costituzionale” (Cass. 19576/2013).

Nelle conclusioni, il giuslavorista suggerisce altri criteri e prospettive per individuare gli spazi di intervento dei regolamenti interni, in modo da superare con un criterio razionale le ambiguità che le fonti normative e giurisprudenziali possono aver creato.

L’articolo, riservato agli abbonati, è disponibile al link https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10403831/cooperative-di-lavoro-gli-spazi-di-intervento-del-regolamento-interno

 

 

L’avv. Evangelista Basile a Firenze sulle riforme e le novità in materia di semplificazione

Si tiene il 20 aprile il seminario formativo “Contrattazione, bilateralità e novità in materia di semplificazione” organizzato da Conflavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Firenze, con il Gruppo24Ore in qualità di Media Partner, durante il quale il Senior Partner Evangelista Basile tratta due importanti argomenti:

La riforma del processo del lavoro e le novità sulla negoziazione assistita anche in ambito lavoristico
Prospettive di novità e riforma in tema di semplificazione della materia del lavoro

Tra gli altri relatori:

  • Roberto Capobianco, Presidente nazionale Conflavoro PMI, che parla del ruolo delle associazioni di categoria nelle relazioni industriali
  • Chiara Trifino, Relazioni Industriali Conflavoro PMI, il cui intervento è sulla libertà dell’azienda nella scelta del CCNL da applicare
  • Gianluca Rossi, Direttore generale Ebiasp, che illustra i vantaggi economici e sociali della bilateralità.

La locandina è disponibile qui, con le istruzioni per l’iscrizione

L’avv. Benedetta Guidicini all’evento promosso da Camera Minorile e IRS

Il 17 aprile alla Camera del Lavoro di Milano la Camera Minorile, la Scuola IRS per il Sociale, Welforum.it con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, l’Ordine degli Assistenti Sociali e l’Unione delle Camere Minorili organizzano l’evento: “Che sarà di noi? Immaginare ruoli e relazioni tra servizi e avvocatura nella Riforma
del Diritto Minorile e di Famiglia”

L’avv. Benedetta Guidicini conduce insieme al dr. Francesco Di Ciò (Ricercatore Area
Politiche Sociali IRS) il gruppo di lavoro:  Situazioni conflittuali nell’ambito della
crisi familiare.

La locandina ed il programma sono disponibili qui.

 

Foto di Mohamed Hassan da Pixabay

Domanda riconvenzionale e chiamata del terzo, l’avv. Alessandro Marchese ne parla su Quotidiano Più

Per il portale d’informazione di Giuffrè Francis Lefebvre dedicata ai professionisti, alle aziende e all’innovazione, il nostro giuslavorista commenta la sentenza n.67 della Corte Costituzionale pubblicata in data 11 aprile 2023.

La Corte ha esaminato due istituti processuali ricorrenti: la domanda riconvenzionale e la chiamata del terzo nel rito del lavoro la cui disciplina è contenuta negli articoli 418 (comma 1) e 420 (comma 9) del codice di procedura civile. Nella specie, il Giudice a quo (Tribunale di Padova, Sezione Lavoro) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle predette norme in ragione dell’assunta violazione degli articoli 3 e 111 (comma 2) della Costituzione nella parte in cui non è previsto che, ove il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, egli debba chiedere al giudice, a pena di decadenza – nella memoria difensiva depositata ex articolo 416 del codice di procedura civile – che, previa modifica del decreto ex art. 415 (comma 2) del codice di procedura civile, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.

Nelle considerazioni in diritto, la Corte ha precisato che «nel processo del lavoro, richiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo nella memoria tempestivamente depositata, è solo all’udienza di discussione che il giudice provvede sulla relativa istanza, rinviando, se autorizza la chiamata, ad una successiva udienza per consentire che la stessa venga effettuata nel rispetto del termine a difesa del terzo.

In effetti, con riguardo al processo del lavoro non si è mai dubitato del potere discrezionale del giudice di verificare, ai fini dell’ammissione della chiamata del terzo, la sussistenza dei relativi presupposti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 febbraio 2016, n. 2522; 4 dicembre 2014, n. 25676 e 26 giugno 1999, n. 6657).

L’esigenza di questo vaglio autorizzativo del giudice del lavoro sull’istanza di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto – che, per lungo tempo, non è stato invece ritenuto necessario nel processo ordinario di cognizione – era correlata, tra l’altro, almeno in origine, anche alle non trascurabili problematiche processuali che avrebbero potuto determinarsi per effetto della chiamata.

Per un verso, veniva in rilievo l’impossibilità di attuare il cumulo delle cause assoggettate a riti diversi; ciò che comportava la necessità che la “causa comune” e quella di garanzia fossero entrambe cause di lavoro perché il giudice del lavoro potesse decidere anche su di esse nell’ambito di un unico processo.

Questa possibilità è ormai da tempo riconosciuta dal terzo comma dell’art. 40 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), che stabilisce espressamente la possibilità del cumulo, e dunque della trattazione congiunta, con applicazione del rito del lavoro, ogni volta che, nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., più cause, di cui una di lavoro, siano «cumulativamente proposte, o successivamente riunite».

Più oltre ha concluso che «che la scelta del legislatore, quanto al processo del lavoro, di rimettere all’udienza di discussione la decisione del giudice sull’autorizzazione, o  […] della chiamata in causa del terzo, […]  resta non irragionevole in quanto fondata ancora su una valida ratio giustificativa, che non ha smarrito la sua portata […] e che rappresenta essa stessa una peculiare declinazione del principio di ragionevole durata del processo, in coerenza con le finalità che connotano tale rito speciale».

L’intero articolo dell’avv. Alessandro Marchese è disponibile, per gli abbonati a Quotidiano Più, al link https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10399050/domanda-riconvenzionale-e-chiamata-in-causa-del-terzo-nel-rito-del-lavoro

 

 

 

 

Il Contributo dell’avv. Laura Panciroli al numero di marzo di Ambiente & Sicurezza

Per A&S la partner dello Studio questo mese tratta degli obblighi di cooperazione e coordinamento per tutti i casi in cui un datore di lavoro, all’interno della propria azienda, affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Di importanza fondamentale è l’elaborazione del DUVRI: spetta al datore di lavoro committente promuovere la necessaria cooperazione ed il conseguente coordinamento, elaborando un Documento Unico sottoscritto da tutti i referenti impegnati nell’opera comune ed allegato obbligatoriamente al contratto d’appalto o di opera. Il datore di lavoro dovrà altresì individuare un proprio incaricato dotato di formazione ed esperienza necessaria a sovrintendere il coordinamento.

La penalista cita la giurisprudenza recente per chiarire alcuni aspetti, in particolare riguardo alla responsabilità di altri soggetti operanti nel medesimo luogo, in caso il DUVRI non sia stato elaborato.

Ad esempio la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 06 agosto 2021, n. 30792 – “Mancanza del DUVRI: per appaltatore/subappaltatore nessun obbligo di sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente”, che recita: Il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 da parte del committente, invero, non esonera gli appaltatori e subappaltatori dell’opera dagli oneri di cooperazione reciproca, previsti dall’art. 26, comma 2, che impongono di dare attuazione alla misure di prevenzione ‘incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto’ [lett. a)], coordinando ‘gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese’ [lett. b)]. Ma l’adempimento di simili prescrizioni – pur ampie- non può estendersi sino alla sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente, finalizzata all’eliminazione o quantomeno alla riduzione dei rischi da interferenza, potendo certamente richiedersi all’appaltatore di informare gli altri soggetti operanti nel medesimo luogo dei rischi che l’opera a loro affidata comporta e delle misure cautelative adottate per scongiurarne la realizzazione, ma non di evitare un rischio non conosciuto perché non comunicato da alcuno, né di per sé manifesto o deducibile da particolari evidenze fattuali, soprattutto quando creato da un diverso soggetto presente in cantiere, non adempiente all’onere di informare e coordinarsi con le altre imprese, tanto più se incaricato dello svolgimento di opere del tutto avulse da quella appaltata.

L’intero articolo è disponibile su https://www.ambientesicurezzaweb.it/lobbligo-di-cooperazione-e-coordinamento/

[Foto di F. Muhammad da Pixabay]

Processo del lavoro: docenza dell’avv. Evangelista Basile per Master IPSOA

Per l’intera giornata di martedì 7 marzo, il senior partner Evangelista Basile spiega le particolarità del contenzioso di diritto del lavoro nell’ambito del Master online che la Scuola di Formazione IPSOA dedica all’argomento.
Destinatari del corso sono avvocati e praticanti legali, consulenti del lavoro, legali interni e direttori del personale in azienda.
La materia è di grande interesse in particolare nel periodo attuale, perché la stabilità dei rapporti di lavoro non è purtroppo certa. Nel Master vengono approfondite le tipologie di risoluzione del rapporto di lavoro e le possibili conseguenze in termini di contenzioso.
Proprio a questa fase l’avv. Evangelista Basile riferisce la sua docenza, analizzando l’iter procedurale in questo tipo di giudizio. 

In premessa presenta le novità in materia di negoziazione e la riforma del processo del lavoro, per poi ripercorrere il cosiddetto “Rito Fornero” e le sue fasi.

Chiarisce i termini della prescrizione e della decadenza e ricorda i requisiti di competenza territoriale  del giudice del lavoro.

Passa poi all’esame di tutti gli istituti correlati al processo del lavoro, dall’introduzione del giudizio ai mezzi di prova sino alla sentenza.

La Scuola di Formazione IPSOA

Nata nel 1970, IPSOA Scuola di formazione è la Business School di Wolters Kluwer da sempre uno dei più autorevoli punti di riferimento per la formazione e l’aggiornamento di professionisti, dipendenti d’azienda e giovani laureati che operano in ambito fiscale, giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale, dell’ambiente e della sicurezza.

Con un’offerta formativa sempre più orientata al digital learning, la metodologia didattica innovativa e un illustre corpo docente, IPSOA Scuola di formazione è la scelta migliore per rimanere costantemente aggiornati sul contesto normativo, economico e finanziario in continua evoluzione.

Le iniziative didattiche godono di prestigiose collaborazioni con aziende, studi professionali, associazioni e i massimi esponenti del settore.
Oltre al vasto catalogo la Scuola offre anche soluzioni ‘chiavi in mano’ con progetti ad hoc personalizzabili, studiati sulla base delle necessità specifiche del cliente.

L’organizzazione di eventi sia fisici che digitali costituisce un ulteriore momento di incontro per l’aggiornamento e l’approfondimento sulle diverse tematiche di settore, in cui si confrontano gli esponenti più rilevanti dell’impresa, della finanza e delle istituzioni.

 

[Foto di LEANDRO AGUILAR  da Pixabay]

Riforma Cartabia e reati economici, evento online con l’avv. Laura Panciroli

A pochi mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, l’Osservatorio Penalisti Studi Multipractice organizza una serie di cinque incontri in formato webinar. Le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al sistema penale, mirate alla riduzione dei temi del processo, hanno infatti rilevanza sia procedurale sia sostanziale. Per questo gli avvocati dell’Osservatorio, di cui fa parte anche la Partner del nostro studio Laura Panciroli, si confrontano ora sulle loro prime esperienze processuali e strategiche nell’attuale contesto, così profondamente cambiato.

Il programma del ciclo di incontri via webinar

Da marzo a giugno è previsto un “dialogo” al mese, sempre in formato webinar dalle 14:30 alle 15:15.
Il primo, in data 23 marzo, tratta delle “Nuove strategie difensive nell’udienza preliminare per i
reati economici”. L’avv. Laura Panciroli ne parla con i colleghi Paola De Pascalis e Andrea Scarpellini, rispettivamente di Pavia e Ansaldo e di Villa Roveda e associati.

L’intero programma, con i riferimenti della segreteria organizzativa,  è disponibile qui.

L’Osservatorio Penalisti degli Studi Multipractice

L’Osservatorio nasce da un’iniziativa degli studi BonelliErede, Dentons, DLA Piper, LCA, Orrick, Pavia e Ansaldo e RP Legal & Tax. Rappresenta un luogo di confronto e approfondimento di tutte le tematiche relative ai dipartimenti di diritto penale delle law firm multipractice, con l’obbiettivo di ampliarne il ruolo e la valorizzazione nel mercato legale. Il nostro studio si è aggiunto successivamente, come anche La Scala, Eversheds Sutherland, NCTM Advant, Villa Roveda e Associati. L’avvocato penalista interagisce con i professionisti delle diverse aree del diritto in modo sempre più significativa, pertanto i dipartimenti penali degli studi multipractice sono riconosciuti dalla clientela quali interlocutori di importanza fondamentale. Non solo infatti rispondono alla domanda di assistenza penalistica in ambito giudiziario, anche in procedimenti che richiedono competenze trasversali, ma possono fornire assistenza penalistica nelle aree della consulenza e della compliance sia con riferimento al territorio italiano sia in ambito internazionale.

Responsabilità penale del RSPP, ne parla l’avv. Laura Panciroli per Ambiente&Sicurezza

Alle domande su questo argomento la Partner dello Studio risponde con un articolo dal taglio pratico sul numero di marzo di Ambiente&Sicurezza. 

Il tema è delicato e di grande interesse: in che misura e con quali presupposti il Responsabile del servizio prevenzione e protezione è perseguibile penalmente a seguito di incidenti sul lavoro?

Il ruolo del RSPP e il suo rapporto col datore di lavoro

L’autrice ricorda in breve come la figura del RSPP sia da configurare ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008: il Responsabile del servizio è un consulente interno del datore di lavoro in materia di normativa sulla sicurezza.

Tratta poi della redazione del Documento di valutazione dei rischi e dei compiti che il datore di lavoro non può delegare al RSPP.

La giurisprudenza in materia

Richiama infine alcune pronunce della Suprema Corte utili a definire l’ambito ed i limiti della responsabilità di questa figura.

Quando vi è colpa professionale

Così Cass. Pen. Sez. IV 21.12.2018 n.11708: “La più avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP – in cooperazione con quella del datore di lavoro – ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (Sez. 4, n. 16134 del 18/03/2010, Santoro, Rv. 24709801). Al riguardo è stato più volte ribadito che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 – dep. 2011, Di Mascio, Rv. 24962601). Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).”

I limiti della responsabilità penale

Quanto ai limiti della responsabilità di chi svolge tale funzione, la Corte di Cassazione precisa invece: “Da questo punto di vista, si deve qui ribadire l’orientamento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.” ( Cass. Pen. Sez. IV 17.10.2019 n. 49761 )

Foto: Da Pixabay, PublicDomainPictures

Come cambia il ramo d’azienda nei diversi settori del diritto: convegno Unimi

I giuslavoristi Pietro Ichino e Massimo Pallini prendono parte all’evento: “Il ramo di azienda nei vari rami del diritto: una fattispecie unitaria o plurima?” organizzato dall’Università degli Studi di Milano per il 1° marzo 2023.

Il quesito è posto immediatamente dal titolo e ciascun relatore affronta il tema dalla prospettiva della propria disciplina di competenza.

Protagonisti della mezza giornata di studi sono giuristi con esperienza nelle professioni forensi, avvocatura e magistratura, oltre che di docenza universitaria.

La prima materia che tratta l’argomento, naturalmente, è il diritto privato. Il ramo d’azienda viene tuttavia ripreso da differenti angolature nel diritto commerciale, del lavoro, bancario e delle assicurazioni. In ogni disciplina sono diverse le priorità assegnate alle sue caratteristiche. Per questo ci si domanda se la sua attuale denominazione non dovrebbe forse ramificarsi a sua volta perché siano più chiari gli elementi di volta in volta presi in considerazione.

Il convegno è presieduto dal prof. Roberto Sacchi, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano. La prof.ssa Ilaria Viarengo, direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici ed il prof. Roberto Pedersini, direttore Dipartimento di Scienze Sociali e politiche, salutano i presenti ed introducono le relazioni:

“La fattispecie di cui all’art. 2555 del Codice Civile”, del prof. Marco Cian, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Padova

“Azienda e regimi del suo trasferimento”, del prof. Aldo Angelo Dolmetta, già Giudice della Corte di Cassazione, sezione prima civile, e ordinario di Istituzioni di Diritto Privato dell’Università Cattolica S.C. di Milano

“La circolazione societaria del ramo aziendale”, della prof.ssa Giuliana Scognamiglio, ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“Il ramo aziendale alla luce dell’articolo 2112 del Codice Civile e della direttiva 2001/23/CE”, del prof. Massimo Pallini, ordinario di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Milano

“Il ramo d’azienda nell’ambito delle procedure della crisi d’impresa”, del prof. Daniele Vattermoli, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“L’azienda tra Testo Unico Bancario e Codice delle Assicurazioni”, del prof. Andrea Tina ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano

“L’azienda nella disciplina di cui alla liquidazione coatta delle Banche Venete”, del prof. Ugo Minneci ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano

Al Senior Partner dello Studio prof. avv. Pietro Ichino, emerito di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Milano, è affidata la conclusione dell’evento con le sue considerazioni finali.

Il convegno si tiene nella Sala Lauree della facoltà di Scienze Politiche in via Conservatorio 7 a Milano.

La locandina è disponibile qui.

[Foto di 정훈 김 da Pixabay]

A cura dello Studio anche quest’anno la Employee Incentive Comparative Guide di Legal 500

Quali sono i  piani di incentivazione più diffusi in Italia?  Quali piani di opzione su azioni possono essere offerti? Ci sono limiti a chi può partecipare a un piano di incentivazione e alla misura in cui può farlo? Qual è la diffusione delle clausole di malus e clawback? Vi sono proposte di riforma che influenzeranno il funzionamento dei piani di incentivazione nei prossimi 12 mesi??

Sono molte le domande che le società appartenenti a gruppi internazionali si pongono, per quanto riguarda gli incentivi a dirigenti e dipendenti.

Legal 500, marchio della casa editrice Legalease specializzata in informazione sul mercato legale, ha elencato 25  FAQ che le società di gruppi internazionali si pongono. Le Directories e le pubblicazioni di Legalease creano un collegamento fra legali in-house e consulenti esterni, oltre che fra HR manager e giuslavoristi.

Ed è per questo che le guide di Legal 500 sono realizzate in collaborazione con gli studi legali leader in ciascuna nazione: forniscono agli operatori una panoramica delle leggi e dei regolamenti nelle principali giurisdizioni, divisa per aree di pratica.

Da poco disponibile on-line, il contributo è raggiungibile a questo link.

Da alcuni anni è affidata ai senior partner Luca Daffra e Franco Tofacchi la redazione del capitolo italiano. Grazie alla loro esperienza, i due giuslavoristi non solo chiariscono i punti che vengono loro sottoposti in quanto comuni a tutte le nazioni coinvolte, ma fanno accenno ad argomenti non presenti nella griglia, che sono in realtà di importanza non trascurabile nel nostro Paese.

Oltre ad essere esperti nei profili giuslavoristici dei piani di incentivazione azionaria, infatti, gli avvocati Luca Daffra e Franco Tofacchi assistono frequentemente le società clienti nella costruzione di progetti di welfare per il personale, che possono essere offerti a tutti i dipendenti.

La tendenza ad utilizzare questa forma di incentivazione è stata supportata anche dal legislatore, che ha introdotto specifiche previsioni per incentivare l’uso del welfare aziendale a supporto dei lavoratori.

 

 

 

Cumulo di impieghi e trasparenza, l’avv. Sergio Passerini fa il punto

Nel Decreto Legislativo n° 104/22 si trovano nuove indicazioni anche per il cumulo d’impieghi, detto in parole semplici “doppio lavoro”. Si tratta di un fenomeno di entità tutt’altro che trascurabile, e comunque già previsto dall’ordinamento entro determinati limiti. Occorre naturalmente che gli orari siano compatibili e complessivamente non superino un tetto di ore settimanali.

A distanza di poche settimane dall’entrata in vigore del Decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare 20 settembre 2022, n. 19, con la quale ha fornito le prime indicazioni interpretative.

Per chi è interessato dalla nuova disciplina, infatti, non è semplice orientarsi né avere la certezza di ottmpereare in modo sicuramente corretto agli obblighi di legge.

Il Senior Partner Sergio Passerini sul numero 7 de “La Consulenza del lavoro” fa il punto della situazione, richiamando l’attenzione sulle novità. Nell’articolo rammenta che il noto decreto, detto “Trasparenza”,  ha dato attuazione nell’ordinamento interno alla direttiva 2019/1152/Ue, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, dettando esplicite disposizioni anche in merito alla possibilità per i lavoratori di intrattenere contemporaneamente più rapporti di lavoro, naturalmente non a tempo pieno.

Alcune di queste disposizioni sono solo l’esplicitazione normativa di principi già presenti nel nostro ordinamento e già più volte affermati dalla giurisprudenza; altre sollevano specifici problemi e richiedono di essere coordinate con le regole relative ad altri istituti (orario massimo di lavoro, sicurezza, obblighi di fedeltà e altri).

La Consulenza del Lavoro è lo strumento Eutekne di aggiornamento e approfondimento in materia di diritto del lavoro, amministrazione del personale, previdenza, fisco, diritto sindacale, sicurezza e ispezioni del lavoro. I destinatari principali del periodico sono i consulenti che assistono le aziende, quali i commercialisti ed i consulenti del lavoro. Fornisce tuttavia un aggiornamento prezioso ed affidabile a tutti gli operatori economici: imprenditori,  responsabili delle risorse umane, funzionari e dipendenti, grazie alla puntuale informazione corredata da chiarimenti sulle novità in ambito giuslavoristico e fiscale.

 

La delega e la sub-delega di funzioni nel diritto penale del lavoro in sintesi: il contributo ad A&S dell’avv. Laura Panciroli

Per Ambiente & Sicurezza, questo mese la Partner dello Studio riassume e chiarisce quali siano le condizioni di efficacia della delega di funzioni nel diritto penale del lavoro.

Il riferimento normativo è ovviamente il D.lgs. 81 del 2008, del quale la penalista analizza in particolare gli articoli 16 e 17. L’articolo fornisce una guida pratica in materia di normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ricordandone il fondamento nella Costituzione e le finalità, i soggetti coinvolti e le possibili fattispecie.

Laura Panciroli richiama l’attenzione sull’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, obbligo che s’intende assolto se modello di verifica e controllo viene adottato ed efficacemente attuato.

Affronta poi la questione dell’autonomia finanziaria del delegato, indicando le possibili situazioni che si creano in caso di necessità di interventi tempestivi i cui costi non rientrano nel budget previsto e stanziato.

La giurista ricorda infine le funzioni che il datore di lavoro non può delegare, ad esempio la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la valutazione dei rischi. Il datore, tuttavia, non è tenuto a svolgere personalmente i compiti correlati a queste funzioni, in quanto può conferirne l’incarico a chi ha le necessarie competenze. Mantiene tuttavia la sua posizione di garanzia.

Quanto alla possibilità di sub-delega, essa deve rispettare le condizioni di validità ed efficacia della delega di primo grado, compreso l’obbligo di vigilanza.

I contenuti sono disponibili su: www.ambientesicurezzaweb.it

Ambiente & Sicurezza offre aggiornamento giuridico, normativa tecnica e applicazioni, proponendosi come il primo sistema informativo integrato carta/web.

La penalista Laura Panciroli collabora regolarmente con la rivista. Nei suoi articoli, chiari e sintetici, commenta le novità della normativa, senza scordare il fine principale di chiarire i dubbi degli operatori ed offrire loro un pratico vademecum.

Tutti i contenuti della rivista sono reperibili nella banca dati di Ambiente & Sicurezza, con un aggiornamento in tempo reale.

 

Dialogo fra diritto ed economia sul lavoro, il prof. Pietro Ichino al seminario Unibocconi

Lunedì 9 gennaio all’Università Bocconi di Milano Pietro Ichino prende parte al seminario “La difficile comunicazione fra sapere giuridico e sapere economico” organizzato congiuntamente dai dipartimenti di studi giuridici  Angelo Sraffa e di economia Ettore Bocconi.

Il prof. Maurizio Del Conte di Unibocconi introduce i lavori e partecipa come discussant insieme al prof. Tito Boeri dello stesso ateneo.

Nel suo Editoriale telegrafico  per i quotidiani Gazzetta di Parma, l’Adige e Alto Adige, Pietro Ichino sottolinea l’importanza del dialogo fra giuristi ed economisti e fra le corrispondenti comunità accademiche.  Sottolinea che “nella realtà, per l’intero secolo passato, non ci sono state soltanto difficoltà di comunicazione tra giuslavoristi ed economisti del lavoro, ma un vero e proprio muro di incomunicabilità. Ciò che era considerato ortodosso per gli uni era considerato un’aberrazione dagli altri, e viceversa. Certo, l’assenza pressoché totale di un dialogo tra le due comunità accademiche ha prodotto non pochi danni.”

Se l’evento organizzato da Unibocconi può considerarsi quasi un progetto pilota in Italia, la cooperazione di esperti nei due diversi ambiti può porre rimedio a difetti di funzionamento che hanno danneggiato il mercato del lavoro per decenni nel nostro Paese.

La relazione del prof. Ichino, disponibile qui e sul  sito www.pietroichino.it,  espone il contenuto della voce Contratto di lavoro (diritto ed economia) in corso di pubblicazione nel volume tematico Contratto di lavoro dell’Enciclopedia del Diritto (Ed. Giuffrè).

Teleriscaldamento, indagine dell’ARERA sulle tariffe “disincentivanti”: ne parla l’avv. Marcello Zucchi

Sul portale www.condominioweb.com, l’avv. Marcello Zucchi commenta i risultati di un’indagine conoscitiva effettuata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito a costi e prezzi del teleriscaldamento.

È emerso un dato sconcertante, che stimola l’Autorità stessa a porvi rimedio con strategie efficaci.: benché il teleriscadamento sia stato incentivato dalle amministrazioni locali e dal governo per la sua sostenibilità,  gran parte delle società che ne offrono il servizio applicano tariffe pari al costo che il condominio avrebbe sostenuto se avesse conservato il vecchio sistema della propria centrale.

In alcuni casi addirittura il prezzo che il condominio paga per il teleriscaldamento è superiore al costo evitato e determina una sorta di rimpianto per la centrale autonoma.

Questa criticità, che l’indagine effettuata dall’ARERA ha messo in evidenza,  non solo ha deluso molti utenti, ma in pratica disincentiva all’utilizzo di un sistema che avrebbe il grande vataggio di un minore impatto sull’ambiente.

L’avv. Zucchi, esperto in contenzioso nel mercato dell’energia, auspica “che gli operatori del settore prendano atto degli attuali squilibri tariffari e vi pongano rimedio in termini di equità e ragionevolezza, anche in assenza di un intervento dell’Autorità per l’Energia.” Questa “potrebbe, in prospettiva, non limitarsi ad una blanda moral suasion, ma avocare a sé la regolazione delle tariffe per il mercato del teleriscaldamento”

L’intero articolo è disponibile alla pagina: https://www.condominioweb.com/teleriscaldamento-il-punto-sulle-criticita-tariffarie-rilevate-dallautorita-per-lenergia.20180