La nuova disciplina del Whistleblowing, un approfondimento del Sr. Partner Sergio Passerini per Eutekne

Il Decreto Legislativo n. 24 del 2023 ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2019/1937 sul whistleblowing, rendendola effettiva anche nel nostro ordinamento nazionale. La direttiva riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni di cui siano testimoni, commesse nell’ambito della propria attività lavorativa.

Il senior partner di Ichino Brugnatelli e associati, avvocato Sergio Passerini firma un articolo di approfondimento per il numero 8 del 2023 della rivista «La Consulenza del Lavoro» edita da Eutekne. La rivista si occupa espressamente di ospitare approfondimenti e aggiornamenti in tema di diritto del lavoro e della previdenza.

La nuova disciplina nazionale è più estesa di quanto sarebbe imposto dalla Direttiva europea. Questa vorrebbe regolare in maniera unitaria e completa, armonizzando le diverse disposizioni che riguardano l’istituto del cosiddetto whistleblowing, così sostituisce la precedente normativa in materia.

Il nuovo Decreto Legislativo infatti ha dettato una complessiva disciplina del fenomeno, autonoma e sostitutiva delle norme vigenti.

Le novità riguardano:

  • i soggetti tutelati;
  • i soggtti obbligati a porre in essere misure organizzative a tutela dei whistleblowers;
  • le misure organizzative necessarie;
  • gli strumenti di tutela;
  • le sanzioni.

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo è prevista per il prossimo 15 luglio 2023, con alcune eccezioni di cui l’approfondimento a firma dell’avvocato Passerini dà conto.

L’impatto della nuova normativa, oltre a riguardare i suoi possibili effetti di contrasto alla corruzione e a una serie di comportamenti scorretti che rappresenta il fine ultimo, sarà significativo proprio per la necessità che le organizzazioni, dalle più grandi alle più piccole, con diversi gradi di complessità, si adeguino alla nuova disciplina.

Le imprese e gli altri enti privati interessati stanno già provvedendo ad adeguare la propria organizzazione interna alle esigenze di consentire a chi voglia segnalare comportamenti scorretti di farlo in totale sicurezza. Le misure introdotte dalla nuova disciplina riguardano infatti l’istituzione del canale interno di segnalazione, adattamento dei modelli organizzativi, procedure a tutela dei dati personali.

Il testo completo è disponibile per gli abbonati a  Eutekne.

Licenziamenti collettivi e procedure di consultazione, l’avv. Sergio Passerini risponde a “L’Economia”

Nel numero del 19 dicembre, l’Economia del Corriere dedica il “Focus Studi Legali” al diritto del lavoro. Diversi gli argomenti delle interviste, ma il tema della necessità di politiche attive del lavoro è ricorrente nelle risposte dei legali.

Il senior partner Sergio Passerini parla di due recenti casi di licenziamenti collettivi: le aziende Wärtsilä Italia e Gkn Driveline Firenze, pur avendo attivato due percorsi di informazione e consultazione sindacale, sono state condannate dai giudici del lavoro per non aver provveduto anche alla preliminare informazione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicata.

“Nel caso delle aziende Wärtsilä Italia e Gkn Driveline Firenze, i Giudici del Lavoro hanno ritenuto che i datori di lavoro abbiano posto in essere una condotta antisindacale per non avere promosso, prima di avviare i licenziamenti collettivi dei dipendenti addetti agli stabilimenti da chiudere, le procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla contrattazione collettiva nazionale (in questi casi quella delle imprese metalmeccaniche) e aziendale”, spiega Sergio Passerini, Senior Partner Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati. “In entrambi i casi, i Giudici del Lavoro sono giunti a questa conclusione nonostante specifici percorsi di informazione e consultazione sindacale fossero già previsti dalle norme di legge sulle procedure di riduzione del personale attivati dalle due aziende e sarebbero stati dunque comunque effettuati nel corso delle procedure stesse: sia la legge 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi, sia le cosiddette norme “anti-delocalizzazioni” contenute nella legge di Bilancio 2022 contengono specifiche disposizioni sui percorsi di informazione e consultazione sindacale preliminari ai licenziamenti, percorsi che entrambe le aziende si apprestavano ad affrontare”. Secondo i Tribunali in questione, “questi obblighi di preventiva informazione e consultazione previsti dalla legge non assorbono gli analoghi obblighi di preliminare informazione e consultazione eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicata, che devono dunque essere autonomamente e aggiuntivamente rispettati”.

Il giuslavorista conclude mettendo in dubbio che “la moltiplicazione di queste fasi di consultazione preliminare sindacale risponda davvero agli interessi dei lavoratori. L’impressione è che questa reiterazione e complicazione delle procedure e la conseguente dilatazione dei tempi siano strumenti utili solo ad abbandonare sulle spalle delle parti coinvolte le conseguenze dell’incapacità dell’ordinamento di affrontare le crisi industriali con strumenti più incisivi di politica attiva del lavoro”.

Diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni dei ricercatori universitari: ne parla l’avv. Sergio Passerini sul Quotidiano Eutekne

Sul Quotidiano Eutekne di sabato 17 dicembre 2022 l’avv. Sergio Passerini interviene sul disegno di legge di recente approvato dal Consiglio dei Ministri di riforma del Codice della Proprietà Industriale, e in particolare sulla ipotizzata modifica della disciplina dei diritti derivanti dalle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli altri enti pubblici di ricerca, con il superamento del cosiddetto “Professor’s Privilege”.

La versione integrale dell’articolo è consultabile on line sulla rivista La Consulenza del Lavoro di Eutekne; per maggiori informazioni: www.eutekne.it/sile.

Come  riferisce il Comunicato Stampa emesso da Palazzo Chigi il 1° dicembre, “il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, ha approvato un disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il disegno di legge si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Milestone M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea.
Gli obiettivi sono principalmente il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale; la semplificazione amministrativa; la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.

Con il provvedimento, tra l’altro:
– si introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;
– si riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali;
– si stabilisce che i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore e, al contempo, si riconosce l’autonomia di università, enti pubblici di ricerca e IRCCS per disciplinare le premialità connesse all’attività inventiva;
– si rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese e se ne accelera la procedura;
– si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
– si sopprime l’obbligo di trasmettere all’UIBM la documentazione cartacea depositata presso le Camere di commercio;
– si prevede il ruolo di tutela del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in assenza di Consorzi di tutela;
– si riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale;
– si prevede che la regolarizzazione dei pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

L’avv. Sergio Passerini fa il punto sul preavviso nel rapporto di lavoro e nel Decreto Trasparenza

Sul numero del 17 novembre della rivista “La Consulenza del lavoro” di Eutekne,  il senior partner Sergio Passerini approfondisce alcune delle novità apportate dal Decreto Legislativo n°104 del  27.6.2022, il cosiddetto Decreto Trasparenza.

Con questo Decreto, il Legislatore ha dato attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva 2019/1152/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Il provvedimento di recepimento della citata direttiva incide su varie leggi nazionali preesistenti, con l’obiettivo di incrementare le informazioni che il lavoratore ha diritto a ricevere dal suo datore di lavoro o committente all’avvio del rapporto e di assicurare nel corso del suo svolgimento alcune garanzie minime.

Molti sono gli istituti coinvolti e con i quali questo Decreto impone di confrontarsi; tra questi v’è anche il preavviso di licenziamento o di dimissioni.

La versione integrale dell’articolo è consultabile on line sulla rivista La Consulenza del Lavoro di Eutekne; per maggiori informazioni: www.eutekne.it/sile.

 

[Foto di Nile da Pixabay]

La Suprema Corte sul licenziamento in malattia: il commento dell’avv. Sergio Passerini

Nel suo contributo a “Lavoro e Previdenza” di Eutekne.info. del 6 ottobre, il senior partner Sergio Passerini ritorna su una questione intricata: il licenziamento per superamento del periodo di comporto. E se il datore termina il rapporto prima che i giorni di malattia previsti dal CCNL siano stati interamente utilizzati?

Lo spunto è stata la recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 27334/2022, la quale ha esteso alle piccole imprese, alle quali non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 18 della L 300/70, le previsioni  dei commi 4 e 7 dell’art. 18 della L. 300/70, e cioè la tutela reintegratoria attenuata, in caso di licenziamento nullo perché intimato prima che terminasse il periodo di comporto del lavoratore.

La Cassazione ha evidenziato come il licenziamento per superamento del periodo di comporto sia una fattispecie del tutto autonoma, diver­sa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo. Ha comunque concluso, anche sul­la base di una riconosciuta “forza espansiva delle di­sposizioni contenute nell’art. 18 della L 300/70” in una materia tanto delicata, che anche ai lavoratori delle piccole imprese non soggette all’articolo 18 debba essere riconosciuta la medesima tutela di cui godono i dipendenti delle aziende di dimensioni maggiori.

Eutekne e il suo gruppo di studio

Eutekne SpA ha per oggetto la ricerca e lo studio, la prestazione di servizi ausiliari e strumentali per lo svolgimento della professione, la raccolta, la formazione e la diffusione di materiale giuridico-tecnico nel settore delle discipline giuridico-economiche.

La società è nata come strumento operativo-economico del Gruppo di studio; sua attività fondamentale è quindi quella di raccogliere, elaborare e distribuire il materiale per l’aggiornamento professionale predisposto dal Gruppo di Studio. Come attività complementare, Eutekne produce anche direttamente studi e servizi culturali per la professione, al fine di sviluppare ed ottimizzarne le conoscenze comuni da mettere a disposizione dei potenziali fruitori.

Sergio Passerini contribuisce con regolarità ad Eutekne.info, il quotidiano on line concepito dal Gruppo di Studio Eutekne per tutti coloro che devono confrontarsi con i temi del fisco, della contabilità, dell’economia e del diritto in generale.

Il cuore dell’informazione quotidiana che Eutekne.info mira a garantire al proprio lettore è il commento tecnico, con taglio operativo, dell’attualità normativa, giurisprudenziale e della prassi più rilevante.

A margine di tutto questo, Eutekne.info non manca di lanciare qualche spunto e, se del caso, qualche provocazione anche sulle tematiche socio-economiche che, di volta in volta, attraversano il dibattito interno al Paese.

L’intero articolo è disponibile qui.

 

L’avv. Sergio Passerini al webinar su IP e ricerca scientifica

Organizzato dall’Istituto Italiano di Tecnologia insieme al nostro studio, l’evento on-line “Ricerca scientifica e proprietà intellettuale” tratta il tema dei risultati degli studi in campo scientifico. Il focus è sulla gestione della proprietà intellettuale: quando si generano i diritti, come proteggerli e gestirli, quale utilizzo è possibile negli accordi di ricerca e sviluppo. Data: 23 settembre 2022 dalle 15:00 alle 17:00.

Programma:

15:00 Saluti istituzionali

  • Gianmarco Montanari, IIT, Direttore Generale
Interventi:
  • Introduzione dell’Avv. Sergio Passerini
  • Intervento del Cesare Galli sulla generazione e la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale
  • Intervento dell’Avv. Paolo Bertoni sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale nei principali ordinamenti
  • Intervento dell’Avv. Dario Paschetta sugli accordi di ricerca e sviluppo alla luce della revisione del Regolamento Antitrust europeo
Moderano gli interventi:
  • D.ssa Emanuela Marcella Impoco, IIT, Responsabile Ufficio Intellectual Property and Contracts, Affari Legali
  • Ing. Lorenzo Rossi, IIT, Intellectual Property Manager, Technology Transfer
  • Avv. Sergio Passerini, Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati, Senior Partner

Relatori:

Prof. Cesare Galli – Studio IPLAWGALLI, Università degli Studi di Parma, Prof. Ordinario di Diritto Industriale, membro del Comitato Esecutivo AIPPI Avv. Paolo Bertoni – Studio Legale Chiomenti, Responsabile dell’Area IP Practice Avv. Dario Paschetta – Studio Legale Frignani Virano e Associati, Vice Presidente LES Italia. 

La locandina, con il QR code per effettuare l’iscrizione, è scaricabile da questo link.

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è una fondazione disciplinata dagli articoli 14 e ss. del Codice civile, istituita con D.L. 269/03, convertito con Legge n. 326/2003 (art. 4 dello Statuto), finanziata dallo Stato per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di interesse generale, per fini di sviluppo tecnologico.

L’IIT è vigilato dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca e sottoposto al controllo della Corte dei Conti ai sensi della Legge 259/58 (“Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria” – art. 12).

L’IIT ha l’obiettivo di promuovere l’eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale.

La costruzione dei laboratori dell’IIT è iniziata nel 2006 si è conclusa nel 2009.

L’avv. Sergio Passerini, Senior Partner dello Studio, si occupa di consulenza e contenzioso in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, prevalentemente nei settori del credito, dello spettacolo, dei servizi e della ricerca scientifica e tecnologica.

È membro dell’associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) e componente del suo Consiglio Esecutivo Regionale per la Lombardia. È autore di pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e relatore a convegni.

 (Foto di Gerd Altmann da Pixabay)

Intervista a Sergio Passerini sul lavoro agile per «Il Corriere della Sera Economia»

Il senior partner Sergio Passerini intervistato da Barbara Millucci per l’Osservatorio in stampa il 3 febbraio 2022

Lavoro agile oltre l’emergenza

Superata l’emergenza, non si tornerà alle modalità di organizzazione del lavoro precedenti alla pandemia: lo smart working continuerà a essere uno strumento di largo utilizzo, anche se in forme più varie e articolate.

Occorre “accertare con chiarezza quali, tra le varie norme speciali emanate in questi ultimi due anni, dipendano dalla permanenza dello stato di emergenza e quali invece possano avere una vita autonoma, anche una volta cessato lo stato di emergenza. Tra le norme chiaramente condizionate alla permanenza dello stato di emergenza vi sono quelle che consentono alle aziende di utilizzare lo smart working sulla base di una procedura semplificata, ricorrendo alla modulistica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e senza necessità di allegare l’accordo individuale con i lavoratori.

L’esperienza di questi ultimi anni ha reso evidente a tutti come la disciplina dello smart working dovrebbe essere alleggerita da adempimenti burocratici e procedimentali inutili”.
Tra questi, “non aggiunge nulla agli obblighi di sicurezza del datore di lavoro e appare un adempimento inutilmente gravoso la norma secondo la quale il datore di lavoro debba consegnare almeno una volta all’anno al lavoratore e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza un’informativa sui rischi connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Così come non aggiunge nulla in termini di garanzie sostanziali, ma apre la strada a contenziosi, l’estensione dell’assicurazione obbligatoria Inail al “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto dal lavoratore per lavorare all’esterno dei locali aziendali.

Una delle caratteristiche essenziali del lavoro in modalità agile è proprio quella della libertà del lavoratore di scegliere in quale luogo lavorare, senza alcun obbligo di prescegliere un “normale percorso” dalla sua abitazione e senza alcun obbligo di comunicare preventivamente al datore di lavoro o all’Inail dove si recherà a lavorare. Il vero obiettivo su cui puntare è quello di assicurare la massima semplicità nel ricorso a questo strumento, nel rispetto della volontà delle parti, rendendolo uno strumento davvero ordinario”.