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Erogazioni pubbliche percepite indebitamente, l’avv. Laura Panciroli fa il punto sulla giurisprudenza penale

Sul numero 10/65 della la rivista “La Consulenza del Lavoro” di Eutekne, l’avv. Laura Panciroli, Partner dello Studio,  commenta la sentenza penale n. 20531/2022 della Corte di Cassazione sulla fattispecie di appropriazione indebita di erogazioni pubbliche da parte del datore di lavoro. Poiché le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni vengono conguagliate dall’INPS  con quelle dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali,  è indebitamente che il datore percepisce le corrispondenti erogazioni dall’ente prvidenziale nel caso in cui la sua dichiarazione di avere corrisposto tali somme sia falsa.

La sentenza è interessante perché ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali in materia di qualificazione giuridica di tale condotta. Questa “è stata qualificata ora come appropriazione indebita (Sez. 2, n. 5486 del 5/11/2015, Crespi, Rv. 266367), ora come truffa, ponendosi l’accento sull’artificio costituito dalla fittizia esposizione delle somme corrisposte al lavoratore e sulla successiva induzione in errore dell’istituto previdenziale (Sez. 2, n. 42937 del 3/10/2012, Riondato, Rv. 253646) ora, infine, come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell’articolo 316-ter c.p. (tra le tante, Sez. 6, n. 7963 del 26/11/2019, dep. 2020, Romano, Sez. 2, n. 51334 del 23/11/2016, Sechi, Rv. 268915).”

La Corte ha quindi affermato che, per potersi configurare il reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita erogazione delle prestazioni da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea), devono essersi verificati “l’utilizzo o la presentazione di attestazioni o di documenti falsi attestanti cose non vere e (ovvero l’omissione di informazioni non dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni.

Tali erogazioni, peraltro, non debbono consistere, necessariamente, in una erogazione di somme in denaro, ma possono, indifferentemente, consistere nella erogazione di una somma di denaro oppure nella esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta”.

La versione integrale dell’articolo è consultabile on line sulla rivista La Consulenza del Lavoro di Eutekne; per maggiori informazioni: www.eutekne.it/sile

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