Contributi a «Il giurista del lavoro», mensile di Euroconference

La rivista «Il Giurista del lavoro» edita da Euroconference, ospita nel suo numero 11/2022 alcuni saggi a firma dell’avvocato Evangelista Basile, partner dello Studio Ichino Brugnatelli e associati.

I saggi che l’avvocato Basile ha firmato, a quattro mani sono:

  •  L’effettività delle consultazioni sindacali e la crisi della forma con Rosibetti Rubino
  •  Il controllo esterno del lavoratore tramite agenzia investigativa: condizioni di legittimità e limiti con Emilian Marku

L’autore ha poi curato direttamente la parte di Osservatorio giurisprudenziale occupandosi degli aggiornamenti della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia della Comunità Europea.

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Alcune delle pronunce di Cassazione commentate
dall’avvocato Evangelista Basile

L’avvocato Basile, in particolare ha commentato, per la sezione relativa alla Suprema Corte, il caso risolto con ordinanza della Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 6 ottobre 2022, n. 29059 che si occupa del tema dello straining.

Il concetto di straining

In questa decisione si conferma che le forti divergenze sul luogo di lavoro e un’accesa conflittualità tra le parti non siano sufficienti a determinare una situazione di stress nocivo fonte di responsabilità del datore di lavoro perché il rapporto interpersonale, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa, è in sé possibile fonte di tensioni, che non necessariamente sfociano in una malattia del lavoratore. Questo accade se non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano. 

I controlli del datore di lavoro

Una seconda pronuncia esaminata riguarda l’Ordinanza  24 agosto 2022, n. 25287 della Cassazione civile, Sezione Lavoro che riguarda i controlli sul lavoratore.  Secondo la Cassazione, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di controllo sui lavoratori dipendenti solo nei limiti relativi all’accertamento di eventuali illeciti.

Il controllo esterno non può riguardare l’adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente che è soggetto all’esclusivo potere di sorveglianza diretta del datore di lavoro. Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.

Congedi per maternità e malattia

Una terza pronuncia commentata dall’avvocato Evangelista Basile è la sentenza 11 ottobre 2022, n. 29611 Cassazione civile, Sezione Lavoro che si occupa di congedi per malattia e maternità.

Nell’ambito del sistema del Testo Unico sulla sicurezza tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro sono indennizzabili. Ogni forma di tecnopatia che può ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’Inail, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati. Tocca al lavoratore dimostrare il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.