Evangelista Basile fa il punto su Decreto Lavoro, Negoziazione assistita e nuovo disegno di legge

L’Ordine di Consulenti del Lavoro di Livorno organizza per il 26 maggio un evento formativo in tema di Decreto Lavoro, Negoziazione assistita e nuovo disegno di legge. Relatore è il senior partner Evangelista Basile, che riassume i contenuti delle recenti riforme in materia giuslavoristica e le annunciate proposte di semplificazione normativa.

Le principali Misure previste dal Decreto Lavoro

Il decreto-legge 48/2023 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro) comprende misure direttamente afferenti alla disabilità, pur trattando anche altri temi:

  • L’Assegno di inclusione: è la misura di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale che sostituisce il Reddito di cittadinanza (RdC). La platea, rispetto al RdC, è molto più ristretta.
  • Incentivi per le assunzioni: sono previsti a favore di chi assume persone titolari di Assegno di inclusione. Si tratta di un esonero per un anno dai contributi previdenziali a carico dell’azienda, diversificato a seconda del tipo di contratto. È inoltre previsto un contributo, che appare piuttosto limitato nel tempo e nella misura, per gli enti che svolgano contemporaneamente mediazione e accompagnamento di lavoratori con disabilità, solo se titolari di Assegno di inclusione.
  • Terzo settore e assunzioni di persone con disabilità: il decreto istituisce un Fondo volto a garantire un contributo per ciascuna persona con disabilità di età compresa fra i 18 e i 35 anni assunta da organizzazioni di Terzo settore tra agosto 2022 e dicembre 2023. Non è precisato a quanto ammonti il contributo e le modalità di accesso. I criteri verranno definiti entro marzo 2024.
  • Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori: il decreto istituisce anche un altro Fondo, dotandolo di 60 milioni di euro, destinato a sostenere i Comuni per iniziative socio-educative rivolte ai minori. Anche in questo caso seguirà un decreto di riparto. Nel testo nessun vincolo per le pari opportunità dei minori con disabilità.

Obiettivi di semplificazione delle recenti riforme

Le recenti riforme intendono raggiungere una pluralità di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile nel pieno rispetto della garanzia del contraddittorio. Al fine di perseguire questi obiettivi, il legislatore ha inteso strutturare la riforma del processo attorno a 3 pilastri di riferimento:

  • la riorganizzazione del rapporto tra la giurisdizione ordinaria e la giustizia alternativa;
  • la semplificazione del processo ordinario di cognizione, in tutti i gradi nei quali questo è articolato, come anche dei riti speciali, che caratterizzano il sistema processuale civile italiano;
  • l’introduzione degli strumenti, anche informatici, a tutela di una maggior speditezza e sburocratizzazione del processo.

Gli argomenti trattati all’evento, punto per punto

Il Decreto Lavoro n. 48 del 2023 e l’assegno di inclusione sociale
Le novità sui contratti a termine: un istituto che non “trova pace”
o Il ruolo della contrattazione collettiva nei contratti di lavoro
temporaneo
o L’intervento “interinale” del cd causalone: criticità e rischi di
incremento del contenzioso
La semplificazione degli obblighi informativi dei lavoratori e ritocchi al
Decreto Trasparenza
o Su quali materie è possibile il rinvio alla contrattazione collettiva
o Sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati: cosa cambia. Il
difficile coordinamento con i segreti aziendali
La negoziazione assistita in materia di lavoro e le ulteriori novità in materia
di processo del lavoro introdotte dalla Riforma Cartabria
L’annunciato Disegno di legge in tema di semplificazione normativa: brevi
cenni sulle proposte di riforma

La locandina dell’evento è disponibile qui

L’avv. Francesco Brugnatelli al Gala Dinner di benvenuto a Jia Guide

Il 23 maggio il senior partner Francesco Brugnatelli partecipa al Gala Dinner di benvenuto al nuovo ambasciatore cinese Jia Guide, evento che favorisce in modo speciale il dialogo con i soci di Fondazione Italia Cina ICCF. Al centro della serata il dialogo bilaterale, i temi di rilievo per il Sistema Paese e le opportunità di sviluppo delle aziende nell’attuale scenario geopolitico

L’evento accoglie oltre 200 ospiti dando loro l’occasione di conoscere il massimo rappresentante della Repubblica Popolare Cinese in Italia, oltre a fornire possibilità di interazione fra i professionisti italiani e cinesi.

La continua espansione e l’apertura della Cina offrono opportunità alle aziende di tutto il mondo – ha detto l’Ambasciatore Jia Guide, nel suo discorso in apertura della cena –. Per il 14esimo anno consecutivo, il Paese è stato il secondo mercato di importazione e il secondo mercato di consumo al mondo. La Cina vuole aprire il suo mercato al mondo e accogliere le imprese di tutti i Paesi che desiderano stabilirvisi. Il fatto che lo scorso anno siano stati impiegati in Cina capitali esteri per importi record di  oltre 189 miliardi di dollari, dimostra anche che la stragrande maggioranza delle imprese straniere è ottimista sulle prospettive di sviluppo del Paese. La Cina continuerà a costruire un ambiente commerciale stabile, equo e affidabile, offrendo un ampio spazio di mercato e opportunità di cooperazione per le aziende di tutto il mondo, compresa l’Italia”.

Oggi più che mai è necessario ristabilire un dialogo obiettivo che possa portare a una collaborazione costruttiva per garantire un giusto equilibrio nelle relazioni economiche e commerciali tra i nostri due mercati – ha affermato Mario Boselli, Presidente di Italy China Council Foundation nel suo saluto –. Sono sempre più convinto che la Cina non rappresenti solamente una realtà imprescindibile per le imprese italiane ma anche una base strategica per l’internazionalizzazione in altri mercati asiatici. Anche l’Italia deve essere intesa sempre più per le imprese cinesi come partner economico diretto e come porta d’accesso per il continente europeo”.

Bilancio ESG, le risposte dell’avv. Guglielmo Burragato per Il Sole 24 Ore

Nella pagina dedicata agli studi legali, Il Sole 24 Ore di lunedì 22 maggio intervista avvocati che prestano consulenza alle aziende su tematiche di grande attualità. Al nostro senior partner Guglielmo Burragato, la giornalista Serena Uccello chiede quale impatto avrà la certificazione della parità di genere sulla gestione delle risorse umane. L’attestato ed ovviamente il percorso per ottenerlo sono previsti dalla legge 162/2021 .

Il “bilancio ESG” o “di sostenibilità”

Come sottolinea Serena Uccello, “la novità più importante arriva dal futuro, ovvero quando si amplierà la platea delle aziende che dovranno redigere il bilancio di sostenibilità: dal 1° gennaio 2026 l’obbligatorietà riguarderà tutte le aziende con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo pari almeno a 43 milioni”.

La Commissione europea ha dato una definizione del bilancio ESG sin dal 2001:“L’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.

In altre parole il bilancio di ESG è una rendicontazione, in genere annuale, sulle scelte, le attività ed i risultati raggiunti da un’impresa in tema di sostenibilità. Ciò serve a spiegare alcune scelte strategiche, dimostrare il proprio impegno verso l’ambiente e far sì che l’opinione pubblica e possibili investitori conoscano il modo di organizzare l’attività produttiva dell’azienda.

Le informazioni al suo interno riguardano come sono state utilizzate le risorse naturali, l’impatto ambientale dell’attività svolta, come viene distribuita la ricchezza prodotta e informazioni importanti su occupazione, diritti dei lavoratori e parità di genere.

Gli aspetti giuslavoristici

L’avv. Guglielmo Burragato sottolinea che «l’aspetto della governance e quello sociale,  di cui la
tutela della parità di genere e della diversity sono componenti importanti», rientrano nell’area del diritto del lavoro. Dalle norme contro il lavoro nero o sottopagato agli interventi sulla sicurezza che diventano
materia del bilancio di sostenibilità «ci potranno essere spazi concreti».

La necessità della formazione

Sarà di competenza delle aziende anche il controllo realtivo al rischio che i propri fornitori non osservino le buone pratiche in materia di sostenibilità nei processi produttivi e di misurazione dell’impatto che questi hanno a livello ambientale, sociale e di governance. Questo richiederà un investimento in termini di formazione: «Le prospettive – prosegue Burragato – sono importanti. Ma devo dire che i più
giovani dimostrano notevole sensibilità su questi temi»

La pagina del quotidiano con l’intero servizio è disponibile qui.

[Foto di Gerd Altmann da Pixabay]

Decreto e DDL Lavoro: Massimo Pallini e Andrea Musti relatori per l’Ordine degli Avvocati
di Roma

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 1° maggio 2023 un disegno di legge in materia di contratti di lavoro. Quindi la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto Legge n.48/2023, in data 4 maggio, contenente « Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».

I provvedimenti intervengono sulle condizioni di accertamento e risoluzione dei casi di evasione o irregolarità contributiva. Interessate sono le diverse forme contrattuali di lavoro subordinato e parasubordinato. Inoltre, grazie alla previsione di stanziamenti finanziari, sono previste misure di contrasto della povertà. Non di minore importanza sono gli interventi stabiliti in materia di sicurezza e tutela contro gli infortuni.

Il Convegno in diretta streaming dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Su queste novità si impone una riflessione complessiva. Al confronto sui diversi profili giuslavoristici e civilistici, ma anche previdenziali ed eventualmente giudiziari che vengono sollevati dalle norme introdotte dal Decreto e dal Disegno di legge, è dedicato un convegno online organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma che sarà erogato tramite il canale Youtube.

Il prof. avv. Massimo Pallini, professore ordinario di Diritto del Lavoro all’Università degli Studi di Milano e Partner dello studio Ichino Brugnatelli e associati, interviene come primo relatore sul tema: «Innovazioni alla disciplina del contratto di lavoro in somministrazione».

Con lui, anche l’avvocato Andrea Musti, Senior Associate presso la sede romana di Ichino Brugnatelli e associati e Componente della Commissione Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Roma, partecipa con un intervento su: «Innovazioni alla disciplina del contratto a termine».

 

Programma dell’evento sul Decreto e DDL Lavoro

Gli altri relatori invitati a intervenire dopo i saluti dell’avvocato Paolo Nesta, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma e con la moderazione della Consigliera avvocata Cristina Tamburro, responsabile della Commissione Lavoro, sono quelli di:

  • avv. Rocchina Staiano: «Patto di prova, le novità»
  • Italo Meoli, socio AIGI: «Decreto Trasparenza: semplificazione degli obblighi informativi»
  • Gennaro Maria Amoruso, DPO di aziende pubbliche: «Condivisione dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni»
  • Federico Avanzi, consulente del lavoro e componente del Centro Studi ANCL: «Dimissioni dal rapporto di alvoro subordinato: torna la cessazione per fatti concludenti del lavoratore?»

 

Clicca qui per scaricare il programma in formato .pdf.

 

A questo link, maggiori informazioni sulla iscrizione e i crediti formativi forniti dall’Ordine degli Avvocati di Roma

Riforma Cartabia e cause di esclusione di punibilità, l’avv. Laura Panciroli fa il punto su A&S

Dall’inizio del 2023 l’avvocato Laura Panciroli scrive per la Banca Dati Ambiente e Sicurezza di A&S.

È online il suo approfondimento in tema di sicurezza sul lavoro, che sulla versione cartacea è disponibile dal mese di Giugno 2023.

 

La particolare tenuità del reato in tema di sicurezza

Una recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione (III sezione penale, n. 663 del 4 aprile 2023) ha offerto un’ occasione di lettura aggiornata della causa di esclusione della punibilità prevista nei casi di violazioni di particolare tenuità.

La riforma Cartabia ha escluso la punibilità per questi particolari eventi, in particolare per chi rimedia alla violazione dopo aver subito la contestazione. L’approfondimento fornito per la rivista online dall’avvocato Laura Panciroli copre tutti i seguenti aspetti:

  • il nuovo articolo 131;
  • la retroattività dell’applicazione;
  • le condotte riparative delle violazioni;
  • la valutazione per l’esclusione della punibilità;
  • l’oblazione.

Clicca qui per accedere alla versione online dell’articolo completo (per abbonati)

Contenuti e obiettivi di www.ambientesicurezzaweb.it

La Banca Dati Ambiente & Sicurezza si rivolge a professionisti, tecnici e consulenti che operano nel settore dell’ambiente, della sicurezza, della certificazione e dell’efficienza energetica all’interno delle aziende e delle pubbliche amministrazioni.

La rivista offre novità legislative e giurisprudenziali commentate da esperti e numerosi approfondimenti, nella forma della guida tematica, oltre ad organizzare seminari e webinar formativi che si concentrano su un tema di interesse per volta e sono rivolti ai diversi destinatari.

Laura Panciroli, partner di Ichino Brugnatelli e associati è infatti esperta di diritto penale del lavoro che tratta sia in ambito pubblico che privato. Per i clienti si occupa, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale di di reati contestati o subiti da imprenditori, dirigenti, professionisti e lavoratori, di infortuni sul lavoro, di casi di colpa medica, di reati fiscali, di reati informatici, di reati societari, di reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio in generale, di responsabilità amministrativa degli enti. Sul tema della sicurezza sul posto di lavoro ha partecipato al progetto dei medici dentisti “dentista sentinella”.

SSM, l’avv. Margherita Covi interviene sugli strumenti di tutela contro le condotte discriminatorie

All’evento formativo organizzato della Scuola Superiore della Magistratura, l’avv. Margherita Covi affronta il tema delle condotte discriminatorie evidenziando, nelle azioni in giudizio, l’importanza della scelta del rito.

Il corso si tiene a Milano il 15 maggio nell’Aula Magna Emilio Alessandrini – Guido Galli presso il Palazzo di Giustizia. Organizzato dalla struttura territoriale di Formazione Decentrata del Distretto di Milano della Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani, e CSDN, Centro Studi Domenico Napoletano, si rivolge principalmente ai Magistrati ordinari e in tirocinio, nonché ai Giudici Onorari e Ausiliari.

Margherita Covi all'evento formativo organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura,

Obiettivi e contenuti dell’evento

Il diritto antidiscriminatorio è parte fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro, materia rispetto alla quale sono sempre più frequenti gli interventi del Legislatore, anche sulla scorta degli stimoli e degli obblighi sovranazionali, così come costante è l’opera di interpretazione evolutiva della giurisprudenza.

A dispetto del continuo sviluppo normativo e giurisprudenziale, tuttavia, la materia presenta ancora molteplici criticità, tanto a livello sostanziale quanto a livello processuale.

Sotto il primo profilo, la tutela antidiscriminatoria paga spesso pegno a un’erronea sovrapposizione di piani tra nozioni accomunate da analoga forma di tutela, ma affatto diverse quali, per esempio, discriminazione e ritorsione; talvolta, è lo stesso Legislatore a introdurre previsioni e meccanismi di tutela forieri di incertezze definitorie e applicative (in proposito, meritano senz’altro approfondimento i recenti interventi di cui ai Decreti Legislativi 104/2022 e 105/2022).

Avuto riguardo all’aspetto processuale, la materia antidiscriminatoria conosce – ancor oggi – una significativa differenziazione delle forme di tutela diversamente declinabili, tanto sotto il profilo della legittimazione attiva, quanto sotto il profilo del procedimento esperibile in funzione del petitum sotteso; d’altronde, nella recente riforma del processo civile si è ritenuto necessario intervenire con la previsione di cui all’art. 441-quater c.p.c. cui è sotteso il principio “electa una via altera non data”.

L’incontro si propone di stimolare un confronto sullo stato dell’arte normativo e giurisprudenziale, con l’auspicio di favorire percorsi logico-giuridici e argomentativi utili all’individuazione delle fattispecie e, conseguentemente, delle tutele esperibili.

Il programma e altre informazioni sull’evento sono disponibili qui.

La presentazione dell’intervento dell’avv. Margherita Covi è disponibile qui.

L’avv. Alessandro Marchese sui concetti di giusta causa e proporzionalità nel licenziamento disciplinare

Per Quotidiano Più, il nostro giuslavorista commenta la sentenza n. 10124 del 17 aprile 2023, nella quale la Corte di Cassazione ha ricostruito ed approfondito le nozioni di giusta causa e proporzionalità alla luce del loro carattere di “clausole generali”.  Nell’ambito di un licenziamento per giusta causa, la Corte ha evidenziato che, al fine di una corretta interpretazione, i concetti di giusta causa e proporzionalità devono essere concretizzati.

Le parti del procedimento erano un istituto bancario ed un suo dipendente, licenziato a seguito di un procedimento disciplinare per non avere osservato il Codice di Comportamento interno adottato dalla Banca.  Aveva fatto accesso arbitrariamente e senza giustificazione ad alcuni rapporti bancari intestati ai clienti tramite il sistema informatico della Banca, violando altresì alcune disposizioni normative in tema di privacy. Inoltre erano riconducibili al dipendente attività di contabilizzazione di operazioni riferibili ai suoi figli. Queste condotte avevano reso possibili altre azioni delittuose di natura truffaldina, commesse però da terzi.

Nel procedimento di primo grado, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, chiedendo al Giudice (Tribunale di Benevento, sezione lavoro) che, accertatane la illegittimità, condannasse la Banca alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno. Il tribunale aveva comunque dichiarato risolto il rapporto di lavoro, ma contro la sentenza entrambe le parti avevano presentato ricorso alla Corte d’Appello.

Prendendo spunto da tale vicenda, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che “I concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall’interprete tramite la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma“.

Riguardo alla proporzionalità, la Suprema Corte ha chiarito che “l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 26010 del 2018).”

QuotidianoPiù è il servizio di informazione online di Giuffrè Francis Lefebvre dedicato ai professionisti, alle aziende e all’innovazione.

L’intero articolo è accessibile dagli abbonati a Quotidiano Più dal seguente link

Cooperative di lavoro: l’avv. Matteo Motroni chiarisce i dubbi sui regolamenti interni

Su Quotidiano Più edito da Giuffré, il Salary Partner Matteo Motroni commenta gli articoli della legge n. 142/2001 che prevedono innanzi tutto una distinzione fra parte obbligatoria e facoltativa dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro.

L’obiettivo dell’articolo, pubblicato il 26 aprile,  è quello di chiarire se e in che misura i regolamenti interni possano derogare alla disciplina del rapporto di lavoro dei soci. Infatti il trattamento economico minimo previsto dai CCNL di categoria non può essere modificato in pejus, e non sempre è facile delimitare il confine dell’inderogabilità.

Della giurisprudenza in materia, l’avv. Matteo Motroni ricorda la sentenza della Cassazione 21 febbraio 2019, n. 5189, dove la Corte fa riferimento ad altre precedenti (Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013) per ribadire come “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.

Con riguardo all’art. 36 della Costituzione, alcune pronunce (Cass. 17274/2003; Cass. 26953/2016; Cass. 12520/2004) hanno ritenuto che  i compensi aggiuntivi di fonte esclusivamente contrattuale come gli scatti di anzianità e le mensilità eccedenti la tredicesima (es. la quattordicesima) non siano da ritenersi voci inderogabili; secondo altre, invece,  “…gli istituti retributivi legati all’autonomia contrattuale (come ad esempio le mensilità aggiuntive oltre la tredicesima mensilità, i compensi aggiuntivi ed integrativi dei minimi salariali), benché non possano trovare automatica applicazione, tuttavia non possono essere neppure automaticamente esclusi e il loro esame complessivo è possibile al fine della determinazione della “giusta retribuzione” ai sensi della norma costituzionale” (Cass. 19576/2013).

Nelle conclusioni, il giuslavorista suggerisce altri criteri e prospettive per individuare gli spazi di intervento dei regolamenti interni, in modo da superare con un criterio razionale le ambiguità che le fonti normative e giurisprudenziali possono aver creato.

L’articolo, riservato agli abbonati, è disponibile al link https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10403831/cooperative-di-lavoro-gli-spazi-di-intervento-del-regolamento-interno

 

 

L’avv. Evangelista Basile a Firenze sulle riforme e le novità in materia di semplificazione

Si tiene il 20 aprile il seminario formativo “Contrattazione, bilateralità e novità in materia di semplificazione” organizzato da Conflavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Firenze, con il Gruppo24Ore in qualità di Media Partner, durante il quale il Senior Partner Evangelista Basile tratta due importanti argomenti:

La riforma del processo del lavoro e le novità sulla negoziazione assistita anche in ambito lavoristico
Prospettive di novità e riforma in tema di semplificazione della materia del lavoro

Tra gli altri relatori:

  • Roberto Capobianco, Presidente nazionale Conflavoro PMI, che parla del ruolo delle associazioni di categoria nelle relazioni industriali
  • Chiara Trifino, Relazioni Industriali Conflavoro PMI, il cui intervento è sulla libertà dell’azienda nella scelta del CCNL da applicare
  • Gianluca Rossi, Direttore generale Ebiasp, che illustra i vantaggi economici e sociali della bilateralità.

La locandina è disponibile qui, con le istruzioni per l’iscrizione

L’avv. Benedetta Guidicini all’evento promosso da Camera Minorile e IRS

Il 17 aprile alla Camera del Lavoro di Milano la Camera Minorile, la Scuola IRS per il Sociale, Welforum.it con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, l’Ordine degli Assistenti Sociali e l’Unione delle Camere Minorili organizzano l’evento: “Che sarà di noi? Immaginare ruoli e relazioni tra servizi e avvocatura nella Riforma
del Diritto Minorile e di Famiglia”

L’avv. Benedetta Guidicini conduce insieme al dr. Francesco Di Ciò (Ricercatore Area
Politiche Sociali IRS) il gruppo di lavoro:  Situazioni conflittuali nell’ambito della
crisi familiare.

La locandina ed il programma sono disponibili qui.

 

Foto di Mohamed Hassan da Pixabay

Domanda riconvenzionale e chiamata del terzo, l’avv. Alessandro Marchese ne parla su Quotidiano Più

Per il portale d’informazione di Giuffrè Francis Lefebvre dedicata ai professionisti, alle aziende e all’innovazione, il nostro giuslavorista commenta la sentenza n.67 della Corte Costituzionale pubblicata in data 11 aprile 2023.

La Corte ha esaminato due istituti processuali ricorrenti: la domanda riconvenzionale e la chiamata del terzo nel rito del lavoro la cui disciplina è contenuta negli articoli 418 (comma 1) e 420 (comma 9) del codice di procedura civile. Nella specie, il Giudice a quo (Tribunale di Padova, Sezione Lavoro) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle predette norme in ragione dell’assunta violazione degli articoli 3 e 111 (comma 2) della Costituzione nella parte in cui non è previsto che, ove il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, egli debba chiedere al giudice, a pena di decadenza – nella memoria difensiva depositata ex articolo 416 del codice di procedura civile – che, previa modifica del decreto ex art. 415 (comma 2) del codice di procedura civile, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.

Nelle considerazioni in diritto, la Corte ha precisato che «nel processo del lavoro, richiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo nella memoria tempestivamente depositata, è solo all’udienza di discussione che il giudice provvede sulla relativa istanza, rinviando, se autorizza la chiamata, ad una successiva udienza per consentire che la stessa venga effettuata nel rispetto del termine a difesa del terzo.

In effetti, con riguardo al processo del lavoro non si è mai dubitato del potere discrezionale del giudice di verificare, ai fini dell’ammissione della chiamata del terzo, la sussistenza dei relativi presupposti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 febbraio 2016, n. 2522; 4 dicembre 2014, n. 25676 e 26 giugno 1999, n. 6657).

L’esigenza di questo vaglio autorizzativo del giudice del lavoro sull’istanza di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto – che, per lungo tempo, non è stato invece ritenuto necessario nel processo ordinario di cognizione – era correlata, tra l’altro, almeno in origine, anche alle non trascurabili problematiche processuali che avrebbero potuto determinarsi per effetto della chiamata.

Per un verso, veniva in rilievo l’impossibilità di attuare il cumulo delle cause assoggettate a riti diversi; ciò che comportava la necessità che la “causa comune” e quella di garanzia fossero entrambe cause di lavoro perché il giudice del lavoro potesse decidere anche su di esse nell’ambito di un unico processo.

Questa possibilità è ormai da tempo riconosciuta dal terzo comma dell’art. 40 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), che stabilisce espressamente la possibilità del cumulo, e dunque della trattazione congiunta, con applicazione del rito del lavoro, ogni volta che, nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., più cause, di cui una di lavoro, siano «cumulativamente proposte, o successivamente riunite».

Più oltre ha concluso che «che la scelta del legislatore, quanto al processo del lavoro, di rimettere all’udienza di discussione la decisione del giudice sull’autorizzazione, o  […] della chiamata in causa del terzo, […]  resta non irragionevole in quanto fondata ancora su una valida ratio giustificativa, che non ha smarrito la sua portata […] e che rappresenta essa stessa una peculiare declinazione del principio di ragionevole durata del processo, in coerenza con le finalità che connotano tale rito speciale».

L’intero articolo dell’avv. Alessandro Marchese è disponibile, per gli abbonati a Quotidiano Più, al link https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10399050/domanda-riconvenzionale-e-chiamata-in-causa-del-terzo-nel-rito-del-lavoro

 

 

 

 

Il Contributo dell’avv. Laura Panciroli al numero di marzo di Ambiente & Sicurezza

Per A&S la partner dello Studio questo mese tratta degli obblighi di cooperazione e coordinamento per tutti i casi in cui un datore di lavoro, all’interno della propria azienda, affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Di importanza fondamentale è l’elaborazione del DUVRI: spetta al datore di lavoro committente promuovere la necessaria cooperazione ed il conseguente coordinamento, elaborando un Documento Unico sottoscritto da tutti i referenti impegnati nell’opera comune ed allegato obbligatoriamente al contratto d’appalto o di opera. Il datore di lavoro dovrà altresì individuare un proprio incaricato dotato di formazione ed esperienza necessaria a sovrintendere il coordinamento.

La penalista cita la giurisprudenza recente per chiarire alcuni aspetti, in particolare riguardo alla responsabilità di altri soggetti operanti nel medesimo luogo, in caso il DUVRI non sia stato elaborato.

Ad esempio la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 06 agosto 2021, n. 30792 – “Mancanza del DUVRI: per appaltatore/subappaltatore nessun obbligo di sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente”, che recita: Il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 da parte del committente, invero, non esonera gli appaltatori e subappaltatori dell’opera dagli oneri di cooperazione reciproca, previsti dall’art. 26, comma 2, che impongono di dare attuazione alla misure di prevenzione ‘incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto’ [lett. a)], coordinando ‘gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese’ [lett. b)]. Ma l’adempimento di simili prescrizioni – pur ampie- non può estendersi sino alla sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente, finalizzata all’eliminazione o quantomeno alla riduzione dei rischi da interferenza, potendo certamente richiedersi all’appaltatore di informare gli altri soggetti operanti nel medesimo luogo dei rischi che l’opera a loro affidata comporta e delle misure cautelative adottate per scongiurarne la realizzazione, ma non di evitare un rischio non conosciuto perché non comunicato da alcuno, né di per sé manifesto o deducibile da particolari evidenze fattuali, soprattutto quando creato da un diverso soggetto presente in cantiere, non adempiente all’onere di informare e coordinarsi con le altre imprese, tanto più se incaricato dello svolgimento di opere del tutto avulse da quella appaltata.

L’intero articolo è disponibile su https://www.ambientesicurezzaweb.it/lobbligo-di-cooperazione-e-coordinamento/

[Foto di F. Muhammad da Pixabay]

Processo del lavoro: docenza dell’avv. Evangelista Basile per Master IPSOA

Per l’intera giornata di martedì 7 marzo, il senior partner Evangelista Basile spiega le particolarità del contenzioso di diritto del lavoro nell’ambito del Master online che la Scuola di Formazione IPSOA dedica all’argomento.
Destinatari del corso sono avvocati e praticanti legali, consulenti del lavoro, legali interni e direttori del personale in azienda.
La materia è di grande interesse in particolare nel periodo attuale, perché la stabilità dei rapporti di lavoro non è purtroppo certa. Nel Master vengono approfondite le tipologie di risoluzione del rapporto di lavoro e le possibili conseguenze in termini di contenzioso.
Proprio a questa fase l’avv. Evangelista Basile riferisce la sua docenza, analizzando l’iter procedurale in questo tipo di giudizio. 

In premessa presenta le novità in materia di negoziazione e la riforma del processo del lavoro, per poi ripercorrere il cosiddetto “Rito Fornero” e le sue fasi.

Chiarisce i termini della prescrizione e della decadenza e ricorda i requisiti di competenza territoriale  del giudice del lavoro.

Passa poi all’esame di tutti gli istituti correlati al processo del lavoro, dall’introduzione del giudizio ai mezzi di prova sino alla sentenza.

La Scuola di Formazione IPSOA

Nata nel 1970, IPSOA Scuola di formazione è la Business School di Wolters Kluwer da sempre uno dei più autorevoli punti di riferimento per la formazione e l’aggiornamento di professionisti, dipendenti d’azienda e giovani laureati che operano in ambito fiscale, giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale, dell’ambiente e della sicurezza.

Con un’offerta formativa sempre più orientata al digital learning, la metodologia didattica innovativa e un illustre corpo docente, IPSOA Scuola di formazione è la scelta migliore per rimanere costantemente aggiornati sul contesto normativo, economico e finanziario in continua evoluzione.

Le iniziative didattiche godono di prestigiose collaborazioni con aziende, studi professionali, associazioni e i massimi esponenti del settore.
Oltre al vasto catalogo la Scuola offre anche soluzioni ‘chiavi in mano’ con progetti ad hoc personalizzabili, studiati sulla base delle necessità specifiche del cliente.

L’organizzazione di eventi sia fisici che digitali costituisce un ulteriore momento di incontro per l’aggiornamento e l’approfondimento sulle diverse tematiche di settore, in cui si confrontano gli esponenti più rilevanti dell’impresa, della finanza e delle istituzioni.

 

[Foto di LEANDRO AGUILAR  da Pixabay]

Riforma Cartabia e reati economici, evento online con l’avv. Laura Panciroli

A pochi mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, l’Osservatorio Penalisti Studi Multipractice organizza una serie di cinque incontri in formato webinar. Le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al sistema penale, mirate alla riduzione dei temi del processo, hanno infatti rilevanza sia procedurale sia sostanziale. Per questo gli avvocati dell’Osservatorio, di cui fa parte anche la Partner del nostro studio Laura Panciroli, si confrontano ora sulle loro prime esperienze processuali e strategiche nell’attuale contesto, così profondamente cambiato.

Il programma del ciclo di incontri via webinar

Da marzo a giugno è previsto un “dialogo” al mese, sempre in formato webinar dalle 14:30 alle 15:15.
Il primo, in data 23 marzo, tratta delle “Nuove strategie difensive nell’udienza preliminare per i
reati economici”. L’avv. Laura Panciroli ne parla con i colleghi Paola De Pascalis e Andrea Scarpellini, rispettivamente di Pavia e Ansaldo e di Villa Roveda e associati.

L’intero programma, con i riferimenti della segreteria organizzativa,  è disponibile qui.

L’Osservatorio Penalisti degli Studi Multipractice

L’Osservatorio nasce da un’iniziativa degli studi BonelliErede, Dentons, DLA Piper, LCA, Orrick, Pavia e Ansaldo e RP Legal & Tax. Rappresenta un luogo di confronto e approfondimento di tutte le tematiche relative ai dipartimenti di diritto penale delle law firm multipractice, con l’obbiettivo di ampliarne il ruolo e la valorizzazione nel mercato legale. Il nostro studio si è aggiunto successivamente, come anche La Scala, Eversheds Sutherland, NCTM Advant, Villa Roveda e Associati. L’avvocato penalista interagisce con i professionisti delle diverse aree del diritto in modo sempre più significativa, pertanto i dipartimenti penali degli studi multipractice sono riconosciuti dalla clientela quali interlocutori di importanza fondamentale. Non solo infatti rispondono alla domanda di assistenza penalistica in ambito giudiziario, anche in procedimenti che richiedono competenze trasversali, ma possono fornire assistenza penalistica nelle aree della consulenza e della compliance sia con riferimento al territorio italiano sia in ambito internazionale.

Responsabilità penale del RSPP, ne parla l’avv. Laura Panciroli per Ambiente&Sicurezza

Alle domande su questo argomento la Partner dello Studio risponde con un articolo dal taglio pratico sul numero di marzo di Ambiente&Sicurezza. 

Il tema è delicato e di grande interesse: in che misura e con quali presupposti il Responsabile del servizio prevenzione e protezione è perseguibile penalmente a seguito di incidenti sul lavoro?

Il ruolo del RSPP e il suo rapporto col datore di lavoro

L’autrice ricorda in breve come la figura del RSPP sia da configurare ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008: il Responsabile del servizio è un consulente interno del datore di lavoro in materia di normativa sulla sicurezza.

Tratta poi della redazione del Documento di valutazione dei rischi e dei compiti che il datore di lavoro non può delegare al RSPP.

La giurisprudenza in materia

Richiama infine alcune pronunce della Suprema Corte utili a definire l’ambito ed i limiti della responsabilità di questa figura.

Quando vi è colpa professionale

Così Cass. Pen. Sez. IV 21.12.2018 n.11708: “La più avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP – in cooperazione con quella del datore di lavoro – ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (Sez. 4, n. 16134 del 18/03/2010, Santoro, Rv. 24709801). Al riguardo è stato più volte ribadito che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 – dep. 2011, Di Mascio, Rv. 24962601). Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).”

I limiti della responsabilità penale

Quanto ai limiti della responsabilità di chi svolge tale funzione, la Corte di Cassazione precisa invece: “Da questo punto di vista, si deve qui ribadire l’orientamento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.” ( Cass. Pen. Sez. IV 17.10.2019 n. 49761 )

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