«Ottimizzare il potenziale umano delle imprese», evento al Festival del Lavoro di Bologna

Venerdì 30 giugno 2023 dalle ore 16 alle 17  l’avvocato Evangelista Basile, Senior partner dello Studio legale Ichino Brugnatelli e Associati, interviene all’evento formativo dal titolo «Ottimizzare il potenziale umano delle imprese, dalle strategie di ricerca, selezione e gestione del personale fino allo sviluppo continuo delle competenze» a Bologna, nell’ambito del Festival del Lavoro organizzato da Conflavoro.

L’avvocato Basile, esperto giuslavorista si confronterà con il presidente nazionale di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco, con la moderazione della giornalista Francesca Cantini.

Il Festival si propone di portare al centro del dibattito il tema del futuro del lavoro nelle sue diverse declinazioni.

«Competenze e innovazione, il futuro del lavoro», sarà il tema centrale dell’evento di Bologna.

La ricerca e i dibattiti ruoteranno intorno alle leve su cui deve e dovrà basarsi il cambiamento del Sistema Lavoro:

  • le competenze da acquisire
  • l’aggiornamento
  • l’innovazione
  • la digitalizzazione
  • la specializzazione.

Questi temi assumono sempre maggior centralità nelle dinamiche di sviluppo aziendale e nei percorsi formativi dei lavoratori ai quali va proposto un concetto di innovazione come chiave di lettura del futuro che passa, da processi di digitalizzazione sempre più spinta alle nuove professioni specializzate fino all’interazione con i sistemi di intelligenza artificiale.

Questo il link per iscriversi all’evento

 

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L’avvocato Evangelista Basile, si occupa di consulenza e contenzioso, prevalentemente in materia di diritto del lavoro e sindacale, in misura minore in materia di diritto civile.

È docente di diversi Master organizzati dall’ODCEC (Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili), IPSOA, Euroconference, AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) e ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) e prende parte in qualità di relatore, a numerosi convegni, corsi e conferenze.

Collabora con la “Rivista italiana di diritto del lavoro” e con i periodici specializzati in ambito giuslavoristico, quali “Il Giurista” e “La Circolare”.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2004 e Cassazionista dal 2016, collabora con Ichino Brugnatelli e Associati dal 2001.

 

Risposta della CGUE in tema di indennizzo per confinamento di lavoratori frontalieri, ne parla Alessandro Marchese

L’avv. Alessandro Marchese, associate dello Studio, commenta una interpello alla CGUE su una vicenda transnazionale avvenuta durante la pandemia. La Corte ha fatto chiarezza sulla differenza tra “malattia” e “confinamento” e sulle condizioni necessarie perché sorga il diritto all’indennizzo.

Protagonisti della vicenda due lavoratori, di nazionalità rispettivamente ungherese e slovena, che hanno dovuto rimanere a casa in isolamento dopo essere risultati positivi al Covid-19. L’azienda datrice di lavoro è situata in Austria, pertanto della loro positività al virus era stata informata l’autorità sanitaria austriaca. Tuttavia essi hanno ricevuto l’ordine di rispettare il confinamento dalle autorità dei Paesi di cui sono rispettivamente cittadini.

Poiché questa forzata assenza dal lavoro ha provocato ai due frontalieri un danno patrimoniale, essi si sono rivolti alle autorità giudiziarie austriache le quali a loro volta hanno interpellato la CGUE. Se la decisione di osservare il confinamento fosse stata fondata su un provvedimento amministrativo in applicazione della normativa interna austriaca, infatti, essa avrebbe fatto sorgere il diritto ad un indennizzo.

Purtroppo ai due lavoratori sono state negate prestazioni assistenziali risarcitorie a causa della loro situazione particolare. Da un lato la Corte ha chiarito che l’assenza per confinamento non è riconducibile a “malattia”, dall’altro la sorte di “triangolazione” che si è verificata li ha esclusi dalle tutele risarcitorie concesse al lavoratore quando cittadino del medesimo Paese in cui lavora.

L’avv. Alessandro Marchese commenta la sentenza per QuotidianoPiù, rivista online di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., in quanto fornisce chiarimenti interessanti su una materia particolare e poco conosciuta.

L’intero articolo è disponibile (per gli abbonati) a questa pagina.

Intelligenza artificiale e diritto del lavoro, ne parla l’avv. Carlo Fossati con HR Link

Per HR Link, il giornale online dedicato ai professionisti delle risorse umane, il Senior Partner Carlo Fossati risponde a importanti domande su un tema dibattuto: la regolamentazione dello sviluppo e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Lo scenario prospettato dall’Intelligenza Artificiale è davvero apocalittico?

Va intanto premesso che le risposte che possiamo dare oggi devono essere soppesate in relazione alla rapida evoluzione delle tecnologie. Detto questo, a mio avviso lo scenario è in effetti potenzialmente apocalittico, tanto che confido nel fatto che si prendano al più presto precauzioni per regolamentarlo. Si dovrebbe superare prima di tutto l’illusione che l’intelligenza artificiale potrà avere un impatto qualitativo simile a quello delle precedenti rivoluzioni industriali. Non si tratterà, a mio avviso, di qualcosa che, in ultima analisi, aiuterà semplicemente a produrre in modo più efficiente e più veloce, portando via soltanto qualche professionalità meno qualificata. Le caratteristiche dell’intelligenza artificiale, già per quello che si può vedere oggi, non sono tarate su una logica di supporto alle attività umane, ma di sostituzione intellettuale, che rende superflue per prime proprio le attività umane più qualificate e più creative. Si dovrebbe quindi mettere da parte anche lo scenario utopistico-idilliaco di chi pensa all’Intelligenza Artificiale come a uno strumento che ci libererà definitivamente dal lavoro e ci darà il tempo per dedicarci all’ozio creativo. Nell’ipotesi che si riescano a correggere quegli errori che per il momento rendono la supervisione umana imprescindibile, ci incamminiamo verso uno scenario in cui le attività lavorative che resteranno riservate all’uomo saranno quelle meno qualificanti.

Qual è oggi e quale sarà dunque in prospettiva l’impatto dell’IA sui modelli organizzativi delle aziende?

Non c’è dubbio che occorra un ripensamento etico che obblighi chi sta investendo miliardi di dollari su questo tipo di tecnologia a governare il processo, altrimenti si va in una direzione potenzialmente pericolosissima. Per loro stessa ammissione, chi studia questi fenomeni dal punto di vista tecnologico non ha ben chiaro come l’IA si possa sviluppare sui diversi percorsi di apprendimento. Significa in estrema sintesi che si costruisce una macchina che non si sarà in grado di governare. A quel punto non ci sarà regolamentazione del diritto del lavoro che regga. Elon Musk ha parlato del concetto vago di un reddito universale per chi non avrà più un lavoro a causa dell’IA, ma forse non ci si rende conto della portata sociale di una affermazione di questo tipo, ancor peggio della distopia di Orwell, dovremmo fermarci molto prima.

Qual è la “sfida” dal punto di vista del diritto del lavoro e quali interventi sono necessari?

Il tema è complesso e di fronte a una rivoluzione tecnologica della portata dell’IA si dovrebbe avere il coraggio di ripensare il diritto del lavoro dalle fondamenta, a partire dal concetto di flessibilità, da non intendere più soltanto nella logica del licenziamento facile.

Si è spesso sentito parlare del Jobs Act del 2015 come di uno strumento di riforma in tal senso, e per alcuni aspetti è stato così, ma per altri era all’opposto. Si pensi per esempio all’introduzione della collaborazione etero-organizzata, cioè di un lavoro autonomo organizzato però dall’azienda per quanto attiene i tempi e il luogo della prestazione, al quale necessariamente ineriscono tutte le norme sul lavoro subordinato. La realtà è che a essere arcaico è proprio il concetto stesso di antiteticità tra lavoro subordinato – ossia il dipendente che mette a disposizione le sue energie lavorative per un determinato tempo – e lavoro autonomo – il collaboratore che è libero di organizzare il lavoro come vuole, ma risponde dei risultati.

Questa contrapposizione risale agli articoli 2094 e 2222 del 1942 del Codice civile ed è superata nei fatti già da anni. Noi giuslavoristi siamo obbligati a fare “salti mortali” per cercare di adattare questi paradigmi al lavoro di oggi. Ne è un esempio lo smart working, che di fatto impone che le prestazioni siano misurate per obiettivi e controllate tecnologicamente da remoto, qualcosa che il nostro ordinamento giuridico ancora non prevede o comunque ostacola fortemente.

Per questo dobbiamo pensare a costruire un paradigma del lavoro nuovo, è l’infrastruttura giuridica che deve diventare davvero flessibile, per potersi adattare a modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative che con l’impatto dell’IA saranno necessariamente molto diverse.

Quali sono i rischi per i lavoratori?

I rischi per i lavoratori sono potenzialmente enormi ed è proprio per questo che il processo va governato. È chiaro che il primo rischio sia la sostituzione del lavoro professionalmente qualificato, ma il tema è complesso.

Da un lato, si dovrebbe prendere in considerazione la flessibilizzazione estrema di cui ho parlato e, dall’altro, c’è la necessità di garantire e tutelare le fasce più deboli. Oggi abbiamo già una situazione di evidente scollamento tra chi usufruisce in pieno di tutele, come i dipendenti di grandi aziende con contratto a tempo indeterminato ante-2015, e chi ne avrebbe invece più bisogno, come i collaboratori occasionali che tecnicamente sono lavoratori autonomi e di tutele – paradossalmente – ne hanno pochissime.

Questa discrasia andrebbe corretta così come bisognerà pensare anche alla modulabilità delle tutele, adattando l’ordinamento giuridico a una situazione socio-economica nuova e infinitamente più sfaccettata.

La storia del nostro diritto del lavoro è ricca di spunti in questo senso, esistono capisaldi in materia che già negli anni 70 e 80 parlavano di subordinazione come concetto socio-economico prima ancora che giuridico. Infine, nel mondo del lavoro che verrà, sarà sempre più decisiva la capacità dell’Italia di attrarre gli investitori stranieri e di parlare un linguaggio facilmente compatibile con le loro logiche di investimento. La flessibilità legata al tema del licenziamento, in un mercato del lavoro che funziona bene, diventa un tema di indemnification adeguata. Dobbiamo finalmente liberarci degli strumenti che rendono incerto il costo del disinvestimento, non per far risparmiare le aziende a danno dei lavoratori (chi investe in Europa continentale sa bene che licenziare gli costerà caro e lo accetta), ma nell’ottica di poter quantificare in anticipo e con certezza, in caso di licenziamento, il costo che l’azienda dovrà affrontare nel worst-case scenario: l’incertezza è il nostro vero gap di competitività rispetto ad altri paesi simili al nostro, e non possiamo più permettercela, a maggior ragione ove si consideri che, nei fatti, la reintegra già oggi non viene quasi mai applicata.

La profilazione dell’interessato: inquadramento e criticità, seminario online dell’Ordine degli Avvocati di Roma con Andrea Musti

Il 20 giugno 2023, dalle 14 alle 16, l’avvocato Andrea Musti, senior associate di Ichino Brugnatelli e Associati a Roma, partecipa in qualità di relatore, al convegno in diretta streaming dal titolo: «La profilazione dell’interessato: inquadramento e criticità» in tema di rapporti tra profilazione e lavoro.

L’avvocato Andrea Musti, in quanto componente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale in seno all’Ordine degli Avvocati di Roma, interviene su: «Profilazione e trattamento dei dati dei lavoratori. La nota dell’INL del 14 aprile 2023 in tema di videosorveglianza».

Il programma dell’evento

Il programma completo è disponibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma e prevede:

  • Saluti dell’avvocato Paolo Nesta
    Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • Introduzione dell’avvocata Cristina Tamburro
     consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Responsabile della Commissione «Dati personali, sicurezza e diritto digitale»;
  • Moderazione dell’avvocato Eugenio Cipolla
    Componente della Commissione «Dati personali, sicurezza e diritto digitale».

Relazioni

  • Profilazione: criticità
    Ingegner Giuseppe D’Acquisto, Funzionario direttiva Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  • Profilazione e trattamento dei dati dei lavoratori. La nota dell’INL del 14 aprile 2023 in tema di videosorveglianza
    Avvocato Andrea Musti, in quanto componente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • Profilazione e marketing sul web
    Avvocato Mario Valentini,
  • omponente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • La profilazione dei soggetti vulnerabili
    Avvocata Rosa De Caria,
  • omponente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • Profilazione e rischi correlati
    Avvocata Elena Iembo,
  • omponente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • Conclusioni
    Avvocata Carla Canale, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Responsabile della Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

La registrazione del convegno online è ora disponibile in versione video.

Agli iscritti all’Ordine degli avvocati di Roma, collegati tramite la piattaforma YouTube sono riconosciuti 3 crediti formativi secondo il regolamento per la Formazione a Distanza.

 

La nuova disciplina del Whistleblowing, un approfondimento del Sr. Partner Sergio Passerini per Eutekne

Il Decreto Legislativo n. 24 del 2023 ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2019/1937 sul whistleblowing, rendendola effettiva anche nel nostro ordinamento nazionale. La direttiva riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni di cui siano testimoni, commesse nell’ambito della propria attività lavorativa.

Il senior partner di Ichino Brugnatelli e associati, avvocato Sergio Passerini firma un articolo di approfondimento per il numero 8 del 2023 della rivista «La Consulenza del Lavoro» edita da Eutekne. La rivista si occupa espressamente di ospitare approfondimenti e aggiornamenti in tema di diritto del lavoro e della previdenza.

La nuova disciplina nazionale è più estesa di quanto sarebbe imposto dalla Direttiva europea. Questa vorrebbe regolare in maniera unitaria e completa, armonizzando le diverse disposizioni che riguardano l’istituto del cosiddetto whistleblowing, così sostituisce la precedente normativa in materia.

Il nuovo Decreto Legislativo infatti ha dettato una complessiva disciplina del fenomeno, autonoma e sostitutiva delle norme vigenti.

Le novità riguardano:

  • i soggetti tutelati;
  • i soggtti obbligati a porre in essere misure organizzative a tutela dei whistleblowers;
  • le misure organizzative necessarie;
  • gli strumenti di tutela;
  • le sanzioni.

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo è prevista per il prossimo 15 luglio 2023, con alcune eccezioni di cui l’approfondimento a firma dell’avvocato Passerini dà conto.

L’impatto della nuova normativa, oltre a riguardare i suoi possibili effetti di contrasto alla corruzione e a una serie di comportamenti scorretti che rappresenta il fine ultimo, sarà significativo proprio per la necessità che le organizzazioni, dalle più grandi alle più piccole, con diversi gradi di complessità, si adeguino alla nuova disciplina.

Le imprese e gli altri enti privati interessati stanno già provvedendo ad adeguare la propria organizzazione interna alle esigenze di consentire a chi voglia segnalare comportamenti scorretti di farlo in totale sicurezza. Le misure introdotte dalla nuova disciplina riguardano infatti l’istituzione del canale interno di segnalazione, adattamento dei modelli organizzativi, procedure a tutela dei dati personali.

Il testo completo è disponibile per gli abbonati a  Eutekne.

Intelligenza artificiale, una sfida per il lavoro? L’analisi di Pietro Ichino tra presente e futuro

Pietro Ichino sulla Gazzetta di Parma, l’Adige e Alto Adige del 18 giugno ritorna sull’argomento della sfida che l’intelligenza artificiale presenta nei confronti del lavoro umano. “Dalla rivoluzione industriale in poi, nonostante che il progresso tecnico continuo si sia inghiottito via via molte generazioni di mestieri, in tutto il mondo la forza-lavoro occupata ha fatto registrare una netta cresciuta. Per limitarci al dato italiano, nell’ultimo quarantennio – nel quale, pure, il ritmo dell’evoluzione tecnologica è stato molto più sostenuto che nei due secoli precedenti – la forza-lavoro è aumentata dai 19 milioni del 1977 ai 23 di oggi.

Accadrà così anche con il diffondersi delle applicazioni dell’intelligenza artificiale: esse faranno sparire diversi mestieri, anche ad alta qualificazione; ma quella perdita sarà più che compensata dall’aumento delle possibilità del lavoro umano – che sempre più potrà essere svolto a distanza – in campi sconfinati“. “Il problema è – aggiunge però Ichino – che nessuno ci garantisce che il lavoro nuovo si dislocherà negli stessi luoghi dove è sparito il vecchio: dove esso si dislocherà dipende dalla capacità di ciascun Paese e di ciascuna zona di  attrezzarsi con i servizi necessari di orientamento scolastico e professionale, nonché di formazione professionale specificamente mirata a ciò che il tessuto produttivo chiede”.

Pietro Ichino ha trattato questo tema in più occasioni e per diverse audience negli ultimi cinque anni. In particolare, ne ha parlato agli allievi delle classi seconde e terze della Scuola Media Goffredo Mameli di Milano l’8 febbraio 2022, nella lezione su  Che cosa ci attende nel mercato del lavoro del prossimo futuro, e ancor prima nella giornata di studio giornata di studio promossa presso l’Università di Bergamo dalla Fondazione Zaninoni l’8 novembre 2018.

Tutto il materiale in argomento è disponibile sul sito www.pietroichino.it , in particolare  la presentazione  utilizzata per  il seminario all’Università di Bergamo e la videoregistrazione realizzata e messa in onda da Radio Radicale.

 

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Decreto Lavoro e controlli automatizzati: nuovi obblighi del datore di lavoro

Il Decreto Lavoro è intervenuto sulla disciplina dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, chiarendo in particolare che l’obbligo di informativa deve ritenersi esteso ai soli sistemi integralmente automatizzati.
La disciplina lavoristica sembra essersi così allineata alle indicazioni del GDPR.

Il salary partner Matteo Motroni, dello studio Ichino Brugnatelli e Associati lo commenta per Quotidiano Più di Giuffrè 

Dal Decreto Trasparenza al Decreto Lavoro.  Il DL 48/2023 ha inciso anche sulla disciplina degli obblighi informativi gravanti sui datori di lavoro. In particolare ha indicato  gli ambiti interessati da sistemi automatizzati che fanno sorgere l’obbligo di informativa gravante sul datore di lavoro. Ad esempio, laddove i sistemi decisionali automatizzati o di monitoraggio impattino sull’assunzione del personale; sulla gestione e cessazione del rapporto; sull’assegnazione di compiti e mansioni o sul conferimento di specifici incarichi lavorativi; sulla valutazione della performance o sull’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il testo integrale dell’articolo è disponibile nella sezione lavoro di Quotidiano Più, la soluzione online offerta da Giuffrè Francis Lefebvre che mette a disposizione di operatori, aziende e professionisti notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.

Le mansioni del sostituto nel contratto a termine di sostituzione per maternità

La sentenza 13 giugno 2023 del Tribunale di Novara si è pronunciata sull’inquadramento delle mansioni del sostituto in un contratto a termine per sostituzione per maternità.

L’avvocato Alessandro Marchese, associate di Ichino Brugnatelli e associati l’ha commentata per Quotidiano Più di Giuffrè.

La vicenda oggetto del giudizio deciso dal Tribunale di Novara

Un lavoratore assunto a tempo determinato, successivamente alla cessazione del rapporto per intervenuta scadenza, ha convenuto in giudizio l’azienda sostenendo che la sua assunzione fosse avvenuta per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità e che per tale ragione egli avrebbe avuto diritto al riconoscimento del medesimo inquadramento contrattuale applicato alla lavoratrice sostituita perché avrebbe svolto identiche mansioni, con conseguente diritto alle relative differenze retributive. Parimenti, il lavoratore rivendicava anche di aver maturato differenze retributive in virtù dello svolgimento di lavoro straordinario.

Alessandro Marchese ripercorre gli argomenti portati da entrambe le parti, che offrono interessanti spunti di approfondimento, e commenta l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza.

Il testo integrale dell’articolo è disponibile nella sezione lavoro di Quotidiano Più, la soluzione online offerta da Giuffrè Francis Lefebvre che mette a disposizione di operatori, aziende e professionisti notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.

Profilazione e Diritto Digitale, l’avv. Andrea Musti parla all’evento formativo dell’OdA di Roma

“La profilazione dell’interessato: inquadramento e criticità” è il titolo del convegno organizzato dall’Ordine Avvocati di Roma per il 20 giugno. L’avv. Andrea Musti, membro della Commissione ‘Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale’, parla di  profilazione e trattamento dei dati dei lavoratori alla luce della Nota INL del 14/4/2023. Il focus del suo intervento è sulle geolocalizzazioni e la videosorveglianza.

I contenuti della Nota INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea come vi sia stato negli ultimi anni “un aumento sensibile delle istanze di autorizzazione riferite a sistemi di geo localizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su diversi dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.).” Puntualizza pertanto che “Se, da un lato, a tali sistemi dev’essere riconosciuta indubbia rilevanza ai fini della sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, dall’altro lato è necessario verificare che le suddette finalità trovino adeguato contemperamento nella tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in merito alla quale devono richiamarsi i seguenti orientamenti.”
Per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, l’Ispettorato ribadisce che “L’art. 4 dello Statuto e la procedura di garanzia ivi prevista, peraltro penalmente sanzionata, trova necessaria applicazione in presenza di lavoratori anche nel caso di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.” Pertanto
“le garanzie sancite dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (procedura concertativa o autorizzatoria) restano applicabili anche alle fattispecie in cui è prevista l’erogazione di finanziamenti “per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le relative strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato”, ad esempio ai sensi della legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modificazioni del DL 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “sblocca cantieri”, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici.

La locandina con il programma dell’evento è disponibile qui.

Franco Tofacchi relatore per Confindustria sul Whistleblowing

L’avvocato Franco Tofacchi, senior partner di Ichino Brugnatelli e associati partecipa come relatore al convegno online organizzato da Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il 12 giugno 2023 dalle 14,30.

L’avvocato Tofacchi, esperto di diritto del lavoro interviene con una relazione che analizza l’impatto sugli aspetti giuslavoristici della nuova disciplina del whistleblowing.

Il programma del convegno sul Whistleblowing

 La partecipazione all’evento è possibile solo in diretta streaming e prevede la seguente agenda: 

  • 14,30 Apertura dei lavori – a cura di CNVV
  • 14,45  Il nuovo decreto: che cosa cambia per le imprese
    dr.ssa Alessia Bausano, area Affari Legislativi e Diritto d’Impresa Confindustria
  • 15,15 L’impatto sugli aspetti giuslavoristici
    avv. Franco Tofacchi, senior partner Studio Ichino Brugnatelli e Associati
  • 15,45 Nuovo whistleblowing: impatto sui Modelli organizzativi 231 e sull’Organismo di Vigilanza
    avv. Umberto Caldarera, membro Consiglio Direttivo AODV231
  • 16,30 Q&A

Per partecipare è necessario accreditarsi presso l’organizzazione, inviando una mail a esg@cnvv.it.

Clicca qui per scaricare la locandina in formato .pdf

Con la parola Whistleblowing si definisce l’evenienza che un lavoratore dipendente di una impresa inoltri la segnalazione  che esista il sospetto che sul luogo di lavoro si stiano verificando situazioni illegittime o pericolose come la commissione di reati o illeciti civili, di frodi o corruzioni o di situazioni di pericolo.

La disciplina è fornita dalla Direttiva Europea n. 2019/1937 recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo di attuazione n. 24/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, vigente dal 30 marzo 2023. 

Il decreto contiene importanti novità normative che avranno effetto dal successivo 15 luglio. L’elemento più innovativo è la previsione di tutele più ampie e specifiche per i lavoratori whistleblowers che segnalano violazioni considerate idonee a minacciare il «pubblico interesse» delle quali vengano a conoscenza nell’ambiente di lavoro, pubblico o privato, come atti di corruzione o violazioni di norme che sono poste a tutela della collettività. 

Il decreto inoltre rinforza le tutele per il lavoratore e consente di inviare le segnalazioni delle violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambiente di lavoro anche in forma anonima.

Laura Panciroli nel direttivo dell’Osservatorio dei penalisti degli studi Multipractice

Laura Panciroli partner di Ichino Brugnatelli e associati nominata nel direttivo OPSM

Il 1 giugno nell’accogliente contesto della Cascina Cuccagna di Milano, si è tenuta l’Assemblea annuale dell’Osservatorio dei Penalisti degli Studi Multipractice.

Nel corso della serata è stato eletto il nuovo direttivo dell’associazione, di cui fa parte anche l’avv. Laura Panciroli, partner dal 2021 dello studio Ichino Brugnatelli e associati.

Specialista del diritto penale del lavoro, in ambito pubblico e privato, si occupa, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale, dei reati contestati o subiti da imprenditori, dirigenti, professionisti e lavoratori. Si occupa abitualmente di infortuni sul lavoro, casi di colpa medica, reati fiscali, reati informatici, reati societari, reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio in generale,  responsabilità amministrativa degli enti.

Clicca qui per leggere il profilo completo di Laura Panciroli.

Il nuovo direttivo è ora composto da:

  • Ilaria Curti;
  • Piero Magri;
  • Laura Panciroli;
  • Matteo Uslenghi;
  • Matteo Vizzardi.

L’Osservatorio, nato nel 2021 da un’iniziativa di alcuni grandi studi full service si è dato lo scopo di costituire un luogo di confronto e approfondimento degli aspetti comuni del lavoro dei dipartimenti di diritto penale inseriti nei contesti di studi multipractice.

L’osservatorio ha intenzione di ampliare il ruolo e di valorizzare l’apporto dell’avvocato penalista nel contesto di uno studio che si occupa anche di altre materie, perché in grado di fornire una visione d’insieme sulle ricadute di rilevanza penale delle diverse attività dei clienti.

«La figura dell’avvocato penalista che interagisce quotidianamente con i professionisti delle diverse aree del diritto si sta potenziando rapidamente, e i dipartimenti penali degli studi multipractice sono sempre più diffusamente riconosciuti sul mercato quali interlocutori di indiscussa competenza ed efficacia», si legge sul profilo LinkedIn dell’Osservatorio.

La capacità degli studi che contemplano un dipartimento di diritto penale di soddisfare la domanda di assistenza della clientela anche sotto i profili penalistici, è premiant.

Lo specifico riferimento ai procedimenti che richiedono competenze trasversali, l’assistenza di diritto penale nelle aree della consulenza e della compliance a livello nazionale che crossborder forniscono sempre occasioni di intervento.

L’Osservatorio promuove dibattiti sul ruolo della professione e tavoli tecnici sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali di rilievo penalistico e determina le forme di collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni forensi che perseguono analoghi intenti.