Intervista a Pietro Ichino sul mercato del tempo
di lavoro

A quasi quarant’anni dal riconoscimento del part-time nel nostro ordinamento, un dialogo sul ritardo della disciplina italiana della materia  e sulle condizioni necessarie affinché in questo campo si realizzino le condizioni necessarie per un pieno ed effettivamente libero dispiegamento dell’autonomia negoziale individuale

.
Intervista al prof. Pietro Ichino a cura di Francesco Alifano, ricercatore della Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro, ADAPT, Università degli Studi di Siena – In argomento v. anche, sul sito personale del prof. Ichino,
Il mercato del tempo di lavoro, capitolo IV del libro Il lavoro e il mercato (Mondadori, 1996) – L’intervista, anticipata nel numero di novembre 2023 sul Bollettino Adapt, è parte di una serie dedicata a una rivisitazione dei suoi scritti pubblicati nell’arco degli ultimi 50 anni; questa prima prende spunto dal suo articolo Verso una nuova concezione e struttura della disciplina del tempo di lavoro, RIDL, 1985, I, pp. 241-269 Continue reading “Intervista a Pietro Ichino sul mercato del tempo
di lavoro”

La nuova disciplina del Whistleblowing, un approfondimento del Sr. Partner Sergio Passerini per Eutekne

Il Decreto Legislativo n. 24 del 2023 ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2019/1937 sul whistleblowing, rendendola effettiva anche nel nostro ordinamento nazionale. La direttiva riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni di cui siano testimoni, commesse nell’ambito della propria attività lavorativa.

Il senior partner di Ichino Brugnatelli e associati, avvocato Sergio Passerini firma un articolo di approfondimento per il numero 8 del 2023 della rivista «La Consulenza del Lavoro» edita da Eutekne. La rivista si occupa espressamente di ospitare approfondimenti e aggiornamenti in tema di diritto del lavoro e della previdenza.

La nuova disciplina nazionale è più estesa di quanto sarebbe imposto dalla Direttiva europea. Questa vorrebbe regolare in maniera unitaria e completa, armonizzando le diverse disposizioni che riguardano l’istituto del cosiddetto whistleblowing, così sostituisce la precedente normativa in materia.

Il nuovo Decreto Legislativo infatti ha dettato una complessiva disciplina del fenomeno, autonoma e sostitutiva delle norme vigenti.

Le novità riguardano:

  • i soggetti tutelati;
  • i soggtti obbligati a porre in essere misure organizzative a tutela dei whistleblowers;
  • le misure organizzative necessarie;
  • gli strumenti di tutela;
  • le sanzioni.

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo è prevista per il prossimo 15 luglio 2023, con alcune eccezioni di cui l’approfondimento a firma dell’avvocato Passerini dà conto.

L’impatto della nuova normativa, oltre a riguardare i suoi possibili effetti di contrasto alla corruzione e a una serie di comportamenti scorretti che rappresenta il fine ultimo, sarà significativo proprio per la necessità che le organizzazioni, dalle più grandi alle più piccole, con diversi gradi di complessità, si adeguino alla nuova disciplina.

Le imprese e gli altri enti privati interessati stanno già provvedendo ad adeguare la propria organizzazione interna alle esigenze di consentire a chi voglia segnalare comportamenti scorretti di farlo in totale sicurezza. Le misure introdotte dalla nuova disciplina riguardano infatti l’istituzione del canale interno di segnalazione, adattamento dei modelli organizzativi, procedure a tutela dei dati personali.

Il testo completo è disponibile per gli abbonati a  Eutekne.

Franco Tofacchi relatore per Confindustria sul Whistleblowing

L’avvocato Franco Tofacchi, senior partner di Ichino Brugnatelli e associati partecipa come relatore al convegno online organizzato da Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il 12 giugno 2023 dalle 14,30.

L’avvocato Tofacchi, esperto di diritto del lavoro interviene con una relazione che analizza l’impatto sugli aspetti giuslavoristici della nuova disciplina del whistleblowing.

Il programma del convegno sul Whistleblowing

 La partecipazione all’evento è possibile solo in diretta streaming e prevede la seguente agenda: 

  • 14,30 Apertura dei lavori – a cura di CNVV
  • 14,45  Il nuovo decreto: che cosa cambia per le imprese
    dr.ssa Alessia Bausano, area Affari Legislativi e Diritto d’Impresa Confindustria
  • 15,15 L’impatto sugli aspetti giuslavoristici
    avv. Franco Tofacchi, senior partner Studio Ichino Brugnatelli e Associati
  • 15,45 Nuovo whistleblowing: impatto sui Modelli organizzativi 231 e sull’Organismo di Vigilanza
    avv. Umberto Caldarera, membro Consiglio Direttivo AODV231
  • 16,30 Q&A

Per partecipare è necessario accreditarsi presso l’organizzazione, inviando una mail a esg@cnvv.it.

Clicca qui per scaricare la locandina in formato .pdf

Con la parola Whistleblowing si definisce l’evenienza che un lavoratore dipendente di una impresa inoltri la segnalazione  che esista il sospetto che sul luogo di lavoro si stiano verificando situazioni illegittime o pericolose come la commissione di reati o illeciti civili, di frodi o corruzioni o di situazioni di pericolo.

La disciplina è fornita dalla Direttiva Europea n. 2019/1937 recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo di attuazione n. 24/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, vigente dal 30 marzo 2023. 

Il decreto contiene importanti novità normative che avranno effetto dal successivo 15 luglio. L’elemento più innovativo è la previsione di tutele più ampie e specifiche per i lavoratori whistleblowers che segnalano violazioni considerate idonee a minacciare il «pubblico interesse» delle quali vengano a conoscenza nell’ambiente di lavoro, pubblico o privato, come atti di corruzione o violazioni di norme che sono poste a tutela della collettività. 

Il decreto inoltre rinforza le tutele per il lavoratore e consente di inviare le segnalazioni delle violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambiente di lavoro anche in forma anonima.

Riforma Cartabia e cause di esclusione di punibilità, l’avv. Laura Panciroli fa il punto su A&S

Dall’inizio del 2023 l’avvocato Laura Panciroli scrive per la Banca Dati Ambiente e Sicurezza di A&S.

È online il suo approfondimento in tema di sicurezza sul lavoro, che sulla versione cartacea è disponibile dal mese di Giugno 2023.

 

La particolare tenuità del reato in tema di sicurezza

Una recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione (III sezione penale, n. 663 del 4 aprile 2023) ha offerto un’ occasione di lettura aggiornata della causa di esclusione della punibilità prevista nei casi di violazioni di particolare tenuità.

La riforma Cartabia ha escluso la punibilità per questi particolari eventi, in particolare per chi rimedia alla violazione dopo aver subito la contestazione. L’approfondimento fornito per la rivista online dall’avvocato Laura Panciroli copre tutti i seguenti aspetti:

  • il nuovo articolo 131;
  • la retroattività dell’applicazione;
  • le condotte riparative delle violazioni;
  • la valutazione per l’esclusione della punibilità;
  • l’oblazione.

Clicca qui per accedere alla versione online dell’articolo completo (per abbonati)

Contenuti e obiettivi di www.ambientesicurezzaweb.it

La Banca Dati Ambiente & Sicurezza si rivolge a professionisti, tecnici e consulenti che operano nel settore dell’ambiente, della sicurezza, della certificazione e dell’efficienza energetica all’interno delle aziende e delle pubbliche amministrazioni.

La rivista offre novità legislative e giurisprudenziali commentate da esperti e numerosi approfondimenti, nella forma della guida tematica, oltre ad organizzare seminari e webinar formativi che si concentrano su un tema di interesse per volta e sono rivolti ai diversi destinatari.

Laura Panciroli, partner di Ichino Brugnatelli e associati è infatti esperta di diritto penale del lavoro che tratta sia in ambito pubblico che privato. Per i clienti si occupa, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale di di reati contestati o subiti da imprenditori, dirigenti, professionisti e lavoratori, di infortuni sul lavoro, di casi di colpa medica, di reati fiscali, di reati informatici, di reati societari, di reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio in generale, di responsabilità amministrativa degli enti. Sul tema della sicurezza sul posto di lavoro ha partecipato al progetto dei medici dentisti “dentista sentinella”.

L’avv. Benedetta Guidicini all’evento promosso da Camera Minorile e IRS

Il 17 aprile alla Camera del Lavoro di Milano la Camera Minorile, la Scuola IRS per il Sociale, Welforum.it con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, l’Ordine degli Assistenti Sociali e l’Unione delle Camere Minorili organizzano l’evento: “Che sarà di noi? Immaginare ruoli e relazioni tra servizi e avvocatura nella Riforma
del Diritto Minorile e di Famiglia”

L’avv. Benedetta Guidicini conduce insieme al dr. Francesco Di Ciò (Ricercatore Area
Politiche Sociali IRS) il gruppo di lavoro:  Situazioni conflittuali nell’ambito della
crisi familiare.

La locandina ed il programma sono disponibili qui.

 

Foto di Mohamed Hassan da Pixabay

Processo del lavoro: docenza dell’avv. Evangelista Basile per Master IPSOA

Per l’intera giornata di martedì 7 marzo, il senior partner Evangelista Basile spiega le particolarità del contenzioso di diritto del lavoro nell’ambito del Master online che la Scuola di Formazione IPSOA dedica all’argomento.
Destinatari del corso sono avvocati e praticanti legali, consulenti del lavoro, legali interni e direttori del personale in azienda.
La materia è di grande interesse in particolare nel periodo attuale, perché la stabilità dei rapporti di lavoro non è purtroppo certa. Nel Master vengono approfondite le tipologie di risoluzione del rapporto di lavoro e le possibili conseguenze in termini di contenzioso.
Proprio a questa fase l’avv. Evangelista Basile riferisce la sua docenza, analizzando l’iter procedurale in questo tipo di giudizio. 

In premessa presenta le novità in materia di negoziazione e la riforma del processo del lavoro, per poi ripercorrere il cosiddetto “Rito Fornero” e le sue fasi.

Chiarisce i termini della prescrizione e della decadenza e ricorda i requisiti di competenza territoriale  del giudice del lavoro.

Passa poi all’esame di tutti gli istituti correlati al processo del lavoro, dall’introduzione del giudizio ai mezzi di prova sino alla sentenza.

La Scuola di Formazione IPSOA

Nata nel 1970, IPSOA Scuola di formazione è la Business School di Wolters Kluwer da sempre uno dei più autorevoli punti di riferimento per la formazione e l’aggiornamento di professionisti, dipendenti d’azienda e giovani laureati che operano in ambito fiscale, giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale, dell’ambiente e della sicurezza.

Con un’offerta formativa sempre più orientata al digital learning, la metodologia didattica innovativa e un illustre corpo docente, IPSOA Scuola di formazione è la scelta migliore per rimanere costantemente aggiornati sul contesto normativo, economico e finanziario in continua evoluzione.

Le iniziative didattiche godono di prestigiose collaborazioni con aziende, studi professionali, associazioni e i massimi esponenti del settore.
Oltre al vasto catalogo la Scuola offre anche soluzioni ‘chiavi in mano’ con progetti ad hoc personalizzabili, studiati sulla base delle necessità specifiche del cliente.

L’organizzazione di eventi sia fisici che digitali costituisce un ulteriore momento di incontro per l’aggiornamento e l’approfondimento sulle diverse tematiche di settore, in cui si confrontano gli esponenti più rilevanti dell’impresa, della finanza e delle istituzioni.

 

[Foto di LEANDRO AGUILAR  da Pixabay]

Come cambia il ramo d’azienda nei diversi settori del diritto: convegno Unimi

I giuslavoristi Pietro Ichino e Massimo Pallini prendono parte all’evento: “Il ramo di azienda nei vari rami del diritto: una fattispecie unitaria o plurima?” organizzato dall’Università degli Studi di Milano per il 1° marzo 2023.

Il quesito è posto immediatamente dal titolo e ciascun relatore affronta il tema dalla prospettiva della propria disciplina di competenza.

Protagonisti della mezza giornata di studi sono giuristi con esperienza nelle professioni forensi, avvocatura e magistratura, oltre che di docenza universitaria.

La prima materia che tratta l’argomento, naturalmente, è il diritto privato. Il ramo d’azienda viene tuttavia ripreso da differenti angolature nel diritto commerciale, del lavoro, bancario e delle assicurazioni. In ogni disciplina sono diverse le priorità assegnate alle sue caratteristiche. Per questo ci si domanda se la sua attuale denominazione non dovrebbe forse ramificarsi a sua volta perché siano più chiari gli elementi di volta in volta presi in considerazione.

Il convegno è presieduto dal prof. Roberto Sacchi, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano. La prof.ssa Ilaria Viarengo, direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici ed il prof. Roberto Pedersini, direttore Dipartimento di Scienze Sociali e politiche, salutano i presenti ed introducono le relazioni:

“La fattispecie di cui all’art. 2555 del Codice Civile”, del prof. Marco Cian, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Padova

“Azienda e regimi del suo trasferimento”, del prof. Aldo Angelo Dolmetta, già Giudice della Corte di Cassazione, sezione prima civile, e ordinario di Istituzioni di Diritto Privato dell’Università Cattolica S.C. di Milano

“La circolazione societaria del ramo aziendale”, della prof.ssa Giuliana Scognamiglio, ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“Il ramo aziendale alla luce dell’articolo 2112 del Codice Civile e della direttiva 2001/23/CE”, del prof. Massimo Pallini, ordinario di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Milano

“Il ramo d’azienda nell’ambito delle procedure della crisi d’impresa”, del prof. Daniele Vattermoli, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“L’azienda tra Testo Unico Bancario e Codice delle Assicurazioni”, del prof. Andrea Tina ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano

“L’azienda nella disciplina di cui alla liquidazione coatta delle Banche Venete”, del prof. Ugo Minneci ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano

Al Senior Partner dello Studio prof. avv. Pietro Ichino, emerito di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Milano, è affidata la conclusione dell’evento con le sue considerazioni finali.

Il convegno si tiene nella Sala Lauree della facoltà di Scienze Politiche in via Conservatorio 7 a Milano.

La locandina è disponibile qui.

[Foto di 정훈 김 da Pixabay]

Cumulo di impieghi e trasparenza, l’avv. Sergio Passerini fa il punto

Nel Decreto Legislativo n° 104/22 si trovano nuove indicazioni anche per il cumulo d’impieghi, detto in parole semplici “doppio lavoro”. Si tratta di un fenomeno di entità tutt’altro che trascurabile, e comunque già previsto dall’ordinamento entro determinati limiti. Occorre naturalmente che gli orari siano compatibili e complessivamente non superino un tetto di ore settimanali.

A distanza di poche settimane dall’entrata in vigore del Decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare 20 settembre 2022, n. 19, con la quale ha fornito le prime indicazioni interpretative.

Per chi è interessato dalla nuova disciplina, infatti, non è semplice orientarsi né avere la certezza di ottmpereare in modo sicuramente corretto agli obblighi di legge.

Il Senior Partner Sergio Passerini sul numero 7 de “La Consulenza del lavoro” fa il punto della situazione, richiamando l’attenzione sulle novità. Nell’articolo rammenta che il noto decreto, detto “Trasparenza”,  ha dato attuazione nell’ordinamento interno alla direttiva 2019/1152/Ue, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, dettando esplicite disposizioni anche in merito alla possibilità per i lavoratori di intrattenere contemporaneamente più rapporti di lavoro, naturalmente non a tempo pieno.

Alcune di queste disposizioni sono solo l’esplicitazione normativa di principi già presenti nel nostro ordinamento e già più volte affermati dalla giurisprudenza; altre sollevano specifici problemi e richiedono di essere coordinate con le regole relative ad altri istituti (orario massimo di lavoro, sicurezza, obblighi di fedeltà e altri).

La Consulenza del Lavoro è lo strumento Eutekne di aggiornamento e approfondimento in materia di diritto del lavoro, amministrazione del personale, previdenza, fisco, diritto sindacale, sicurezza e ispezioni del lavoro. I destinatari principali del periodico sono i consulenti che assistono le aziende, quali i commercialisti ed i consulenti del lavoro. Fornisce tuttavia un aggiornamento prezioso ed affidabile a tutti gli operatori economici: imprenditori,  responsabili delle risorse umane, funzionari e dipendenti, grazie alla puntuale informazione corredata da chiarimenti sulle novità in ambito giuslavoristico e fiscale.

 

Licenziamenti collettivi e procedure di consultazione, l’avv. Sergio Passerini risponde a “L’Economia”

Nel numero del 19 dicembre, l’Economia del Corriere dedica il “Focus Studi Legali” al diritto del lavoro. Diversi gli argomenti delle interviste, ma il tema della necessità di politiche attive del lavoro è ricorrente nelle risposte dei legali.

Il senior partner Sergio Passerini parla di due recenti casi di licenziamenti collettivi: le aziende Wärtsilä Italia e Gkn Driveline Firenze, pur avendo attivato due percorsi di informazione e consultazione sindacale, sono state condannate dai giudici del lavoro per non aver provveduto anche alla preliminare informazione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicata.

“Nel caso delle aziende Wärtsilä Italia e Gkn Driveline Firenze, i Giudici del Lavoro hanno ritenuto che i datori di lavoro abbiano posto in essere una condotta antisindacale per non avere promosso, prima di avviare i licenziamenti collettivi dei dipendenti addetti agli stabilimenti da chiudere, le procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla contrattazione collettiva nazionale (in questi casi quella delle imprese metalmeccaniche) e aziendale”, spiega Sergio Passerini, Senior Partner Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati. “In entrambi i casi, i Giudici del Lavoro sono giunti a questa conclusione nonostante specifici percorsi di informazione e consultazione sindacale fossero già previsti dalle norme di legge sulle procedure di riduzione del personale attivati dalle due aziende e sarebbero stati dunque comunque effettuati nel corso delle procedure stesse: sia la legge 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi, sia le cosiddette norme “anti-delocalizzazioni” contenute nella legge di Bilancio 2022 contengono specifiche disposizioni sui percorsi di informazione e consultazione sindacale preliminari ai licenziamenti, percorsi che entrambe le aziende si apprestavano ad affrontare”. Secondo i Tribunali in questione, “questi obblighi di preventiva informazione e consultazione previsti dalla legge non assorbono gli analoghi obblighi di preliminare informazione e consultazione eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicata, che devono dunque essere autonomamente e aggiuntivamente rispettati”.

Il giuslavorista conclude mettendo in dubbio che “la moltiplicazione di queste fasi di consultazione preliminare sindacale risponda davvero agli interessi dei lavoratori. L’impressione è che questa reiterazione e complicazione delle procedure e la conseguente dilatazione dei tempi siano strumenti utili solo ad abbandonare sulle spalle delle parti coinvolte le conseguenze dell’incapacità dell’ordinamento di affrontare le crisi industriali con strumenti più incisivi di politica attiva del lavoro”.

Profili giuslavoristici della cessione d’azienda in crisi, ne parla l’avv. Guglielmo Burragato

L’Ordine degli avvocati di Verona e l’Associazione Veronese Avvocati Giuslavoristi dedicano una giornata di studi al Nuovo Codice della Crisi d’Impresa, definitivamente entrato in vigore il 15 luglio 2022, con un evento formativo accreditato dal medesimo ordine.

Tra i relatori, il senior partner Guglielmo Burragato parla in particolare dei profili giuslavoristici della cessione dell’azienda in crisi. Nella sua lunga esperienza, ha infatti assistito società clienti per tutti gli aspetti afferenti al diritto del lavoro in operazioni di cessione anche complesse.

Nel corso della giornata di studi, le novità della normativa sull’insolvenza dell’impresa vengono analizzate dai diversi punti di vista degli avvocati, della magistratura e dei consulenti del lavoro.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è contenuto nella Parte I del decreto legislativo n. 14 del
2019, emanato in attuazione della delega conferita al Governo al termine della XVII legislatura dalla legge n. 155 del 2017.  È stato successivamente emendato dal d.lgs. n. 147 del 2020, che ha apportato limitate modifiche di natura sostanziale, recando principalmente interventi integrativi e correttivi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 14; più incisivo è stato l’intervento compiuto dal d.lgs. n. 83 del 2022, che ha sostituito l’intero Titolo II ed ha apportato significative modifiche anche ad altri titoli del Codice.
Il Codice è entrato in vigore nella sua stesura definitiva il 15 luglio 2022; risulta composto da 374 articoli
suddivisi in 10 Titoli.

Con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, vengono introdotte nuove disposizioni volte ad
armonizzare la disciplina dell’insolvenza con quella vigente in tema di diritto del lavoro.

Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l’espresso
riconoscimento (effettuato dall’art. 3 della legge delega) dell’istituto del gruppo d’imprese il cui presupposto fondamentale è l’effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre.

La nuova disciplina dettata dal Codice prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell’impresa per l’accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi, applicabile in caso di gruppo di imprese, di cui è data specifica definizione. Tale procedura comprende: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui agli artt. 57 e ss), ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.

Il programma dell’evento è disponibile qui.

 

 

   

Responsabilità del produttore di macchine: la sintesi dell’avv. Laura Panciroli per “Ambiente&Sicurezza”

Per la Banca Dati Ambiente e Sicurezza la Partner dello studio avv. Laura Panciroli ha scritto una guida “in pillole” sul delicato e importantissimo tema della prevenzione degli infortuni, che coinvolge produttori di macchine, datori di lavoro ed operatori.

La normativa comunitaria impone requisiti ben precisi di sicurezza che il fabbricante di macchinari deve rispettare perché i suoi prodotti siano certificati con il marchio CE.

Le responsabilità, tuttavia, non finiscono qui: il datore di lavoro che usa determinate macchine deve fornire le opportune garanzie ai propri dipendenti, a norma del decreto legislativo n. 81/2008, anche per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione e l’idoneità delle attrezzature ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

In sette punti, la penalista ricorda quali responsabilità, sanzioni ed esenzioni siano previste dalla normativa; richiama quindi l’attenzione sulla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in  particolare la recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 settembre 2022, n. 33548 – “Schiacciamento della mano durante i lavori di incorsamento del tessuto tra i cilindri della calandra. Macchinario modificato. Costruttore, datore di lavoro e dirigente con delega”.

La Suprema Corte nella sentenza ribadisce “che la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa solo quando si provi che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 2006, Mollo, Rv. 233174).
Qualora un infortunio sia dipeso dall’utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione, senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009, dep. 2010, Castelletti, Rv. 246162; Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Tescaro, Rv. 186372).
Il costruttore infatti, in quanto titolare di una posizione di garanzia, risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l’utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Daniele, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 2020, Sorianini, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256390); a meno, quindi, che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 5541 dell’8/11/2019, dep. 2010, Sorianini, Rv. 278445). Né rileva, di per sé, la distanza temporale della condotta colposa rispetto all’evento da essa causato (Sez. 4, n. 5541 del 2019 cit.)”

L’articolo costituisce un pratico vademecum per gli utenti della banca dati sul portale www.ambientesicurezzaweb.it.

 

L’avv. Sergio Passerini fa il punto sul preavviso nel rapporto di lavoro e nel Decreto Trasparenza

Sul numero del 17 novembre della rivista “La Consulenza del lavoro” di Eutekne,  il senior partner Sergio Passerini approfondisce alcune delle novità apportate dal Decreto Legislativo n°104 del  27.6.2022, il cosiddetto Decreto Trasparenza.

Con questo Decreto, il Legislatore ha dato attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva 2019/1152/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Il provvedimento di recepimento della citata direttiva incide su varie leggi nazionali preesistenti, con l’obiettivo di incrementare le informazioni che il lavoratore ha diritto a ricevere dal suo datore di lavoro o committente all’avvio del rapporto e di assicurare nel corso del suo svolgimento alcune garanzie minime.

Molti sono gli istituti coinvolti e con i quali questo Decreto impone di confrontarsi; tra questi v’è anche il preavviso di licenziamento o di dimissioni.

La versione integrale dell’articolo è consultabile on line sulla rivista La Consulenza del Lavoro di Eutekne; per maggiori informazioni: www.eutekne.it/sile.

 

[Foto di Nile da Pixabay]

Rientro in servizio degli operatori della sanità, ne parla l’avv. Sergio Passerini su Eutekne.info

Il recente Decreto Legge n. 162 del 31 ottobre 2022  ha previsto, tra le altre disposizioni, anche un’anticipazione al 1° novembre della cessazione dell’obbligo vaccinale per gli operatori della sanità e della sospensione degli operatori non vaccinati. Ciò comporta la necessità per le strutture sanitarie di affrontare subito alcuni problemi organizzativi connessi al rientro del personale in precedenza sospeso perché non vaccinato.

Sul quotidiano on-line Eutekne Info, nella sezione “Lavoro e Previdenza”,  il senior partner Sergio Passerini individua i possibili problemi nella gestione del rientro in servizio di questi operatori sotto il profilo della valutazione dei rischi e dell’idoneità alla mansione, nonché della tutela della privacy.

L’intero articolo è disponibile per gli abbonati ad Eutekne.info (https://www.eutekne.info/default.aspx)

[Foto di Darko Stojanovic, fonte: Pixabay ]

La Suprema Corte sul licenziamento in malattia: il commento dell’avv. Sergio Passerini

Nel suo contributo a “Lavoro e Previdenza” di Eutekne.info. del 6 ottobre, il senior partner Sergio Passerini ritorna su una questione intricata: il licenziamento per superamento del periodo di comporto. E se il datore termina il rapporto prima che i giorni di malattia previsti dal CCNL siano stati interamente utilizzati?

Lo spunto è stata la recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 27334/2022, la quale ha esteso alle piccole imprese, alle quali non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 18 della L 300/70, le previsioni  dei commi 4 e 7 dell’art. 18 della L. 300/70, e cioè la tutela reintegratoria attenuata, in caso di licenziamento nullo perché intimato prima che terminasse il periodo di comporto del lavoratore.

La Cassazione ha evidenziato come il licenziamento per superamento del periodo di comporto sia una fattispecie del tutto autonoma, diver­sa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo. Ha comunque concluso, anche sul­la base di una riconosciuta “forza espansiva delle di­sposizioni contenute nell’art. 18 della L 300/70” in una materia tanto delicata, che anche ai lavoratori delle piccole imprese non soggette all’articolo 18 debba essere riconosciuta la medesima tutela di cui godono i dipendenti delle aziende di dimensioni maggiori.

Eutekne e il suo gruppo di studio

Eutekne SpA ha per oggetto la ricerca e lo studio, la prestazione di servizi ausiliari e strumentali per lo svolgimento della professione, la raccolta, la formazione e la diffusione di materiale giuridico-tecnico nel settore delle discipline giuridico-economiche.

La società è nata come strumento operativo-economico del Gruppo di studio; sua attività fondamentale è quindi quella di raccogliere, elaborare e distribuire il materiale per l’aggiornamento professionale predisposto dal Gruppo di Studio. Come attività complementare, Eutekne produce anche direttamente studi e servizi culturali per la professione, al fine di sviluppare ed ottimizzarne le conoscenze comuni da mettere a disposizione dei potenziali fruitori.

Sergio Passerini contribuisce con regolarità ad Eutekne.info, il quotidiano on line concepito dal Gruppo di Studio Eutekne per tutti coloro che devono confrontarsi con i temi del fisco, della contabilità, dell’economia e del diritto in generale.

Il cuore dell’informazione quotidiana che Eutekne.info mira a garantire al proprio lettore è il commento tecnico, con taglio operativo, dell’attualità normativa, giurisprudenziale e della prassi più rilevante.

A margine di tutto questo, Eutekne.info non manca di lanciare qualche spunto e, se del caso, qualche provocazione anche sulle tematiche socio-economiche che, di volta in volta, attraversano il dibattito interno al Paese.

L’intero articolo è disponibile qui.

 

Rendimento e comunicazione dei risultati attesi, ne parla l’avv. Luca Daffra su Food Service

Il datore di lavoro non può procedere con una contestazione per scarso rendimento, se non ha preventivamente comunicato ai dipendenti parametri produttivi oppure obiettivi da raggiungere. Il senior partner Luca Daffra, nella rubrica Law Square da lui gestita sulla rivista di Food Service, questo mese commenta l’ordinanza n. 24722/2022 della Suprema Corte, che ha dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare.

Il datore di lavoro, infatti, deve:

  • Stabilire e comunicare, per categorie omogenee di dipendenti, degli obiettivi da raggiungere o dei parametri produttivi da rispettare;
  • specificare nel regolamento disciplinare, che deve essere debitamente affisso, che il mancato raggiungimento dei parametri produttivi rappresenta illecito disciplinare;
  • monitorare ii raggiungimento degli obiettivi assegnati;
  • contestare eventuali scostamenti dai suddetti parametri e applicare sanzioni gradualmente crescenti.

L’intero articolo è disponibile qui.

 

 

Superamento del periodo di comporto, l’approfondimento degli avv.ti Luca Daffra e Marco Marzano

Nel contributo a MySolution del 15 settembre, il senior partner Luca Daffra e l’associate Marco Marzano commentano la giurisprudenza più rilevante in materia di licenziamento del lavoratore disabile per il superamento del periodo di comporto.

Da un lato i lavoratori disabili, le cui assenze per malattia possono dipendere dalla loro particolare condizione, si trovano di fatto discriminati a causa della natura apparentemente «neutra» del periodo di comporto; dall’altro il bilanciamento di interessi imporrebbe al lavoratore di comunicare (anche nelle forme dei certificati medici telematici di cui al D.M. 18 aprile 2012) la ragione delle specifiche assenze, che se riconducibili a una disabilità accertata non sono da conteggiarsi ai fini del comporto.

Le decisioni rese dalle corti di merito sul tema sono diverse: alcune ritengono discriminatorie le previsioni dei CCNL, che non prevedono un comporto differenziato per i lavoratori portatori di disabilità, altre ritengono giusto un equo bilanciamento tra i contrapporsi interessi.

Nell’approfondimento, gli avvocati Daffra e Marzano offrono delle linee guida sulla scelta corretta da adottare.

Luca Daffra – Profilo

Laureato a pieni voti nell’ottobre 2001 con il Prof. F. Scarpelli presso l’Università  degli Studi dell’Insubria, sede di Como, con una tesi in Diritto del Lavoro, dal titolo “I Rapporti di Lavoro nei Consorzi e nelle ATI”.

Ha iniziato nel corso dell’anno 2002 la propria pratica forense presso la Corte di Appello di Milano, collaborando nel tempo con lo studio dell’Avv. Granato e Simmons & Simmons.

Ha iniziato la propria collaborazione con lo Studio Ichino, Brugnatelli e Associati a partire dal novembre 2006, e ne è diventato socio nel 2015.

Dall’aprile 2006 è avvocato iscritto al Foro di Milano.

Si occupa di consulenza e contenzioso, prevalentemente in materia di diritto del lavoro, sindacale, previdenziale e privacy relativa ai rapporti di lavoro.

Marco Marzano -Profilo

Marco è entrato a far parte dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati nel dicembre 2015, dopo aver collaborato con un primario studio bolognese in ambito giuslavoristico.

Dall’aprile 2019 è avvocato, iscritto presso l’Ordine di Milano.
Oltre a fornire assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale, si occupa delle tematiche della data protection che impattano sulla gestione del rapporto di lavoro.
Scrive stabilmente su diverse riviste, specializzate e non, di questioni relative al diritto del lavoro, privacy e nuove tecnologie.
Da agosto 2019 è membro dell’International Bar Association (IBA).

Decreto “Trasparenza” e lavoro: ne parla l’avv. Evangelista Basile a Grosseto

L’Ordine Provinciale Consulenti del lavoro di Grosseto in collaborazione con ANCL UP Grosseto ha organizzato per il prossimo 8 settembre un convegno di aggiornamento presso la sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma. Tema dell’evento sarà il cosiddetto Decreto “Trasparenza”: il Dlgs 104/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio, ha recepito la cosiddetta direttiva Trasparenza 1152 del 20 giugno 2019 del Consiglio europeo e dal 13 agosto è entrato in vigore.  Comincia dunque, per questo provvedimento, la fase operativa. Il senior partner Evangelista Basile metterà in evidenza le novità introdotte e gli aspetti a cui prestare attenzione nella gestione pratica dei rapporti di lavoro. Diventano infatti più stringenti obblighi che già erano stati introdotti dal Dlgs 152/1997. Al lavoratore devono essere fornite in modo chiaro e completo le informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro: l’identità delle parti, il luogo di lavoro, la sede del datore, l’inquadramento, il livello e la qualifica, la data di inizio del rapporto, la durata in caso di contratto a termine. Non sarà possibile un semplice rimando al CCNL per importanti condizioni tra le quali la durata delle ferie e dei congedi retribuiti, la durata del periodo del preavviso, la retribuzione e gli elementi costitutivi. Sede del museo di storia naturale della maremma: Strada Corsini 5 (Piazza della Palma) Grosseto Orario del convegno: dalle ore 9:30 alle ore 13:00 L’adesione all’evento potrà essere effettuata collegandosi all’area riservata del portale nazionale per la Formazione Continua Obbligatoria formazione.consulentidellavoro.it Altre informazioni si possono richiedere alla Segreteria dell’Ordine Provinciale, all’indirizzo email: cpo.grosseto@consulentidellavoro.it La locandina del convegno è disponibile qui.

Evangelista Basile

Si occupa di consulenza e contenzioso, prevalentemente in materia di diritto del lavoro e sindacale, in misura minore in materia di diritto civile.

È docente di diversi Master organizzati dall’ODCEC (Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili), IPSOA, Euroconference, AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) e ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) e prende parte in qualità di relatore, a numerosi convegni, corsi e conferenze.

Collabora con la “Rivista italiana di diritto del lavoro” e con i periodici specializzati in ambito giuslavoristico, quali “Il Giurista” e “La Circolare”.

Dovere di fedeltà del dirigente, l’avv. Fabio Fontana commenta una recente pronuncia della Cassazione

Scritto a quattro mani con il Senior Partner Evangelista Basile, l’articolo ripercorre la giurisprudenza della Suprema Corte per analizzare i contenuti degli obblighi di fedeltà e lealtà dei dirigenti.

In particolare, il commento si riferisce all’ordinanza n. 11172/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dirigente. Questi infatti aveva avuto contatti con una società concorrente per l’acquisizione in proprio di una sua quota, all’insaputa dell’azienda multinazionale in cui ricopriva la posizione apicale.
I giudici del merito e di legittimità hanno ravvisato nel comportamento del dirigente una violazione del dovere di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del codice civile e dei principi di correttezza e buona fede.

Partendo da questa pronuncia della Corte di Cassazione, gli autori fanno il punto sul generale obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato, con particolare riguardo alla figura del dirigente. Ad essa infatti si applica un vincolo fiduciario maggiormente stringente.

I giuslavoristi sottolineano le caratteristiche della posizione dirigenziale chiarendo il motivo per cui la mancanza di fedeltà sia particolarmente lesiva degli interessi dell’azienda. Oltre a citare la copiosa giurisprudenza in questa materia,  osservano da un punto di vista pratico quali avrebbero potuto essere le conseguenze della condotta del dirigente nel caso conclusosi con l’ordinanza n. 11172/2022.

Infatti la condotta del dirigente non può che avere un impatto importante su quella degli altri lavoratori dell’azienda. Gli avvocati Basile e Fontana ipotizzano: “Se fosse concesso a un dirigente acquistare partecipazioni di società concorrenti, lo sarebbe a maggior ragione per tutti i lavoratori con qualifica inferiore, posto che il loro vincolo di fiducia con il datore è ben più attenuato rispetto a quello che caratterizza i rapporti di natura dirigenziale.”

L’approfondimento è pubblicato su “Il giurista del lavoro” n° 7/2022, edito da Euroconference. Il mensile, disponibile in abbonamento, ha lo scopo di supportare i professionisti nella gestione delle controversie di lavoro e nella consulenza giuslavoristica. Alla rivista specialistica gli avvocati dello Studio contribuiscono regolarmente con commenti a sentenze ed articoli sulle novità della normativa.

 

 

[Foto di mhouge da Pixabay]

Contributo degli avvocati Panciroli e Fossati al convegno “Donna Sicura”

Si tiene giovedì 25 novembre 2021 il convegno organizzato da Confedersicurezza e sponsorizzato da ConfCommercio, CoESS, WinLet e Civis Vigilanza in tema di sicurezza, con un riguardo particolare alla condizione della donna sul lavoro, nei luoghi pubblici ed in ambiente domestico.

Carlo Fossati, con un intervento in materia giuslavoristica, ricorda gli strumenti previsti dall’ordinamento a tutela della salute psico-fisica di chi lavora, indipendendentemente dal genere; Laura Panciroli, specializzata in diritto penale e attiva nella tutela della donna contro la violenza e l’abuso, parla in particolare  del “Codice Rosso”.

[Foto di Gerd Altmann da Pixabay]