Per la Banca Dati Ambiente e Sicurezza la Partner dello studio avv. Laura Panciroli ha scritto una guida “in pillole” sul delicato e importantissimo tema della prevenzione degli infortuni, che coinvolge produttori di macchine, datori di lavoro ed operatori.
La normativa comunitaria impone requisiti ben precisi di sicurezza che il fabbricante di macchinari deve rispettare perché i suoi prodotti siano certificati con il marchio CE.
Le responsabilità, tuttavia, non finiscono qui: il datore di lavoro che usa determinate macchine deve fornire le opportune garanzie ai propri dipendenti, a norma del decreto legislativo n. 81/2008, anche per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione e l’idoneità delle attrezzature ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
In sette punti, la penalista ricorda quali responsabilità, sanzioni ed esenzioni siano previste dalla normativa; richiama quindi l’attenzione sulla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 settembre 2022, n. 33548 – “Schiacciamento della mano durante i lavori di incorsamento del tessuto tra i cilindri della calandra. Macchinario modificato. Costruttore, datore di lavoro e dirigente con delega”.
La Suprema Corte nella sentenza ribadisce “che la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa solo quando si provi che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 2006, Mollo, Rv. 233174).
Qualora un infortunio sia dipeso dall’utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione, senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009, dep. 2010, Castelletti, Rv. 246162; Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Tescaro, Rv. 186372).
Il costruttore infatti, in quanto titolare di una posizione di garanzia, risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l’utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Daniele, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 2020, Sorianini, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256390); a meno, quindi, che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 5541 dell’8/11/2019, dep. 2010, Sorianini, Rv. 278445). Né rileva, di per sé, la distanza temporale della condotta colposa rispetto all’evento da essa causato (Sez. 4, n. 5541 del 2019 cit.)”
L’articolo costituisce un pratico vademecum per gli utenti della banca dati sul portale www.ambientesicurezzaweb.it.