Delega di funzioni e struttura aziendale – Il partner di Studio Avv. Laura Panciroli su Ambiente e Sicurezza

In presenza di strutture aziendali complesse la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti, solo se sono il frutto di occasionali disfunzioni. Diversamente opinando, verrebbe violato il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia.

L’avvocato Laura Panciroli, Partner di Studio, commenta su  Ambiente&Sicurezza la sentenza n. 17106 del 14 marzo 2024, Cassazione – Sezione IV penale, che ha riportato l’attenzione sul tema della delega di funzioni, spostando il focus sulla struttura aziendale di riferimento più che sulla perfezione tecnica e formale della delega stessa.

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Laura Panciroli nel direttivo dell’Osservatorio dei penalisti degli studi Multipractice

Laura Panciroli partner di Ichino Brugnatelli e associati nominata nel direttivo OPSM

Il 1 giugno nell’accogliente contesto della Cascina Cuccagna di Milano, si è tenuta l’Assemblea annuale dell’Osservatorio dei Penalisti degli Studi Multipractice.

Nel corso della serata è stato eletto il nuovo direttivo dell’associazione, di cui fa parte anche l’avv. Laura Panciroli, partner dal 2021 dello studio Ichino Brugnatelli e associati.

Specialista del diritto penale del lavoro, in ambito pubblico e privato, si occupa, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale, dei reati contestati o subiti da imprenditori, dirigenti, professionisti e lavoratori. Si occupa abitualmente di infortuni sul lavoro, casi di colpa medica, reati fiscali, reati informatici, reati societari, reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio in generale,  responsabilità amministrativa degli enti.

Clicca qui per leggere il profilo completo di Laura Panciroli.

Il nuovo direttivo è ora composto da:

  • Ilaria Curti;
  • Piero Magri;
  • Laura Panciroli;
  • Matteo Uslenghi;
  • Matteo Vizzardi.

L’Osservatorio, nato nel 2021 da un’iniziativa di alcuni grandi studi full service si è dato lo scopo di costituire un luogo di confronto e approfondimento degli aspetti comuni del lavoro dei dipartimenti di diritto penale inseriti nei contesti di studi multipractice.

L’osservatorio ha intenzione di ampliare il ruolo e di valorizzare l’apporto dell’avvocato penalista nel contesto di uno studio che si occupa anche di altre materie, perché in grado di fornire una visione d’insieme sulle ricadute di rilevanza penale delle diverse attività dei clienti.

«La figura dell’avvocato penalista che interagisce quotidianamente con i professionisti delle diverse aree del diritto si sta potenziando rapidamente, e i dipartimenti penali degli studi multipractice sono sempre più diffusamente riconosciuti sul mercato quali interlocutori di indiscussa competenza ed efficacia», si legge sul profilo LinkedIn dell’Osservatorio.

La capacità degli studi che contemplano un dipartimento di diritto penale di soddisfare la domanda di assistenza della clientela anche sotto i profili penalistici, è premiant.

Lo specifico riferimento ai procedimenti che richiedono competenze trasversali, l’assistenza di diritto penale nelle aree della consulenza e della compliance a livello nazionale che crossborder forniscono sempre occasioni di intervento.

L’Osservatorio promuove dibattiti sul ruolo della professione e tavoli tecnici sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali di rilievo penalistico e determina le forme di collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni forensi che perseguono analoghi intenti.

Riforma Cartabia e cause di esclusione di punibilità, l’avv. Laura Panciroli fa il punto su A&S

Dall’inizio del 2023 l’avvocato Laura Panciroli scrive per la Banca Dati Ambiente e Sicurezza di A&S.

È online il suo approfondimento in tema di sicurezza sul lavoro, che sulla versione cartacea è disponibile dal mese di Giugno 2023.

 

La particolare tenuità del reato in tema di sicurezza

Una recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione (III sezione penale, n. 663 del 4 aprile 2023) ha offerto un’ occasione di lettura aggiornata della causa di esclusione della punibilità prevista nei casi di violazioni di particolare tenuità.

La riforma Cartabia ha escluso la punibilità per questi particolari eventi, in particolare per chi rimedia alla violazione dopo aver subito la contestazione. L’approfondimento fornito per la rivista online dall’avvocato Laura Panciroli copre tutti i seguenti aspetti:

  • il nuovo articolo 131;
  • la retroattività dell’applicazione;
  • le condotte riparative delle violazioni;
  • la valutazione per l’esclusione della punibilità;
  • l’oblazione.

Clicca qui per accedere alla versione online dell’articolo completo (per abbonati)

Contenuti e obiettivi di www.ambientesicurezzaweb.it

La Banca Dati Ambiente & Sicurezza si rivolge a professionisti, tecnici e consulenti che operano nel settore dell’ambiente, della sicurezza, della certificazione e dell’efficienza energetica all’interno delle aziende e delle pubbliche amministrazioni.

La rivista offre novità legislative e giurisprudenziali commentate da esperti e numerosi approfondimenti, nella forma della guida tematica, oltre ad organizzare seminari e webinar formativi che si concentrano su un tema di interesse per volta e sono rivolti ai diversi destinatari.

Laura Panciroli, partner di Ichino Brugnatelli e associati è infatti esperta di diritto penale del lavoro che tratta sia in ambito pubblico che privato. Per i clienti si occupa, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale di di reati contestati o subiti da imprenditori, dirigenti, professionisti e lavoratori, di infortuni sul lavoro, di casi di colpa medica, di reati fiscali, di reati informatici, di reati societari, di reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio in generale, di responsabilità amministrativa degli enti. Sul tema della sicurezza sul posto di lavoro ha partecipato al progetto dei medici dentisti “dentista sentinella”.

Il Contributo dell’avv. Laura Panciroli al numero di marzo di Ambiente & Sicurezza

Per A&S la partner dello Studio questo mese tratta degli obblighi di cooperazione e coordinamento per tutti i casi in cui un datore di lavoro, all’interno della propria azienda, affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Di importanza fondamentale è l’elaborazione del DUVRI: spetta al datore di lavoro committente promuovere la necessaria cooperazione ed il conseguente coordinamento, elaborando un Documento Unico sottoscritto da tutti i referenti impegnati nell’opera comune ed allegato obbligatoriamente al contratto d’appalto o di opera. Il datore di lavoro dovrà altresì individuare un proprio incaricato dotato di formazione ed esperienza necessaria a sovrintendere il coordinamento.

La penalista cita la giurisprudenza recente per chiarire alcuni aspetti, in particolare riguardo alla responsabilità di altri soggetti operanti nel medesimo luogo, in caso il DUVRI non sia stato elaborato.

Ad esempio la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 06 agosto 2021, n. 30792 – “Mancanza del DUVRI: per appaltatore/subappaltatore nessun obbligo di sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente”, che recita: Il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 da parte del committente, invero, non esonera gli appaltatori e subappaltatori dell’opera dagli oneri di cooperazione reciproca, previsti dall’art. 26, comma 2, che impongono di dare attuazione alla misure di prevenzione ‘incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto’ [lett. a)], coordinando ‘gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese’ [lett. b)]. Ma l’adempimento di simili prescrizioni – pur ampie- non può estendersi sino alla sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente, finalizzata all’eliminazione o quantomeno alla riduzione dei rischi da interferenza, potendo certamente richiedersi all’appaltatore di informare gli altri soggetti operanti nel medesimo luogo dei rischi che l’opera a loro affidata comporta e delle misure cautelative adottate per scongiurarne la realizzazione, ma non di evitare un rischio non conosciuto perché non comunicato da alcuno, né di per sé manifesto o deducibile da particolari evidenze fattuali, soprattutto quando creato da un diverso soggetto presente in cantiere, non adempiente all’onere di informare e coordinarsi con le altre imprese, tanto più se incaricato dello svolgimento di opere del tutto avulse da quella appaltata.

L’intero articolo è disponibile su https://www.ambientesicurezzaweb.it/lobbligo-di-cooperazione-e-coordinamento/

[Foto di F. Muhammad da Pixabay]

Riforma Cartabia e reati economici, evento online con l’avv. Laura Panciroli

A pochi mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, l’Osservatorio Penalisti Studi Multipractice organizza una serie di cinque incontri in formato webinar. Le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al sistema penale, mirate alla riduzione dei temi del processo, hanno infatti rilevanza sia procedurale sia sostanziale. Per questo gli avvocati dell’Osservatorio, di cui fa parte anche la Partner del nostro studio Laura Panciroli, si confrontano ora sulle loro prime esperienze processuali e strategiche nell’attuale contesto, così profondamente cambiato.

Il programma del ciclo di incontri via webinar

Da marzo a giugno è previsto un “dialogo” al mese, sempre in formato webinar dalle 14:30 alle 15:15.
Il primo, in data 23 marzo, tratta delle “Nuove strategie difensive nell’udienza preliminare per i
reati economici”. L’avv. Laura Panciroli ne parla con i colleghi Paola De Pascalis e Andrea Scarpellini, rispettivamente di Pavia e Ansaldo e di Villa Roveda e associati.

L’intero programma, con i riferimenti della segreteria organizzativa,  è disponibile qui.

L’Osservatorio Penalisti degli Studi Multipractice

L’Osservatorio nasce da un’iniziativa degli studi BonelliErede, Dentons, DLA Piper, LCA, Orrick, Pavia e Ansaldo e RP Legal & Tax. Rappresenta un luogo di confronto e approfondimento di tutte le tematiche relative ai dipartimenti di diritto penale delle law firm multipractice, con l’obbiettivo di ampliarne il ruolo e la valorizzazione nel mercato legale. Il nostro studio si è aggiunto successivamente, come anche La Scala, Eversheds Sutherland, NCTM Advant, Villa Roveda e Associati. L’avvocato penalista interagisce con i professionisti delle diverse aree del diritto in modo sempre più significativa, pertanto i dipartimenti penali degli studi multipractice sono riconosciuti dalla clientela quali interlocutori di importanza fondamentale. Non solo infatti rispondono alla domanda di assistenza penalistica in ambito giudiziario, anche in procedimenti che richiedono competenze trasversali, ma possono fornire assistenza penalistica nelle aree della consulenza e della compliance sia con riferimento al territorio italiano sia in ambito internazionale.

Responsabilità penale del RSPP, ne parla l’avv. Laura Panciroli per Ambiente&Sicurezza

Alle domande su questo argomento la Partner dello Studio risponde con un articolo dal taglio pratico sul numero di marzo di Ambiente&Sicurezza. 

Il tema è delicato e di grande interesse: in che misura e con quali presupposti il Responsabile del servizio prevenzione e protezione è perseguibile penalmente a seguito di incidenti sul lavoro?

Il ruolo del RSPP e il suo rapporto col datore di lavoro

L’autrice ricorda in breve come la figura del RSPP sia da configurare ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008: il Responsabile del servizio è un consulente interno del datore di lavoro in materia di normativa sulla sicurezza.

Tratta poi della redazione del Documento di valutazione dei rischi e dei compiti che il datore di lavoro non può delegare al RSPP.

La giurisprudenza in materia

Richiama infine alcune pronunce della Suprema Corte utili a definire l’ambito ed i limiti della responsabilità di questa figura.

Quando vi è colpa professionale

Così Cass. Pen. Sez. IV 21.12.2018 n.11708: “La più avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP – in cooperazione con quella del datore di lavoro – ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (Sez. 4, n. 16134 del 18/03/2010, Santoro, Rv. 24709801). Al riguardo è stato più volte ribadito che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 – dep. 2011, Di Mascio, Rv. 24962601). Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).”

I limiti della responsabilità penale

Quanto ai limiti della responsabilità di chi svolge tale funzione, la Corte di Cassazione precisa invece: “Da questo punto di vista, si deve qui ribadire l’orientamento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.” ( Cass. Pen. Sez. IV 17.10.2019 n. 49761 )

Foto: Da Pixabay, PublicDomainPictures

La delega e la sub-delega di funzioni nel diritto penale del lavoro in sintesi: il contributo ad A&S dell’avv. Laura Panciroli

Per Ambiente & Sicurezza, questo mese la Partner dello Studio riassume e chiarisce quali siano le condizioni di efficacia della delega di funzioni nel diritto penale del lavoro.

Il riferimento normativo è ovviamente il D.lgs. 81 del 2008, del quale la penalista analizza in particolare gli articoli 16 e 17. L’articolo fornisce una guida pratica in materia di normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ricordandone il fondamento nella Costituzione e le finalità, i soggetti coinvolti e le possibili fattispecie.

Laura Panciroli richiama l’attenzione sull’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, obbligo che s’intende assolto se modello di verifica e controllo viene adottato ed efficacemente attuato.

Affronta poi la questione dell’autonomia finanziaria del delegato, indicando le possibili situazioni che si creano in caso di necessità di interventi tempestivi i cui costi non rientrano nel budget previsto e stanziato.

La giurista ricorda infine le funzioni che il datore di lavoro non può delegare, ad esempio la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la valutazione dei rischi. Il datore, tuttavia, non è tenuto a svolgere personalmente i compiti correlati a queste funzioni, in quanto può conferirne l’incarico a chi ha le necessarie competenze. Mantiene tuttavia la sua posizione di garanzia.

Quanto alla possibilità di sub-delega, essa deve rispettare le condizioni di validità ed efficacia della delega di primo grado, compreso l’obbligo di vigilanza.

I contenuti sono disponibili su: www.ambientesicurezzaweb.it

Ambiente & Sicurezza offre aggiornamento giuridico, normativa tecnica e applicazioni, proponendosi come il primo sistema informativo integrato carta/web.

La penalista Laura Panciroli collabora regolarmente con la rivista. Nei suoi articoli, chiari e sintetici, commenta le novità della normativa, senza scordare il fine principale di chiarire i dubbi degli operatori ed offrire loro un pratico vademecum.

Tutti i contenuti della rivista sono reperibili nella banca dati di Ambiente & Sicurezza, con un aggiornamento in tempo reale.

 

Infortuni sul lavoro e sanzioni: il contributo ad Ambiente&Sicurezza dell’avv. Laura Panciroli

Il contributo di questo mese ad Ambiente&Sicurezza mette a fuoco termini e condizioni per lestinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro.

La penalista chiarisce innanzi tutto quali siano le diverse sanzioni previste in caso di infortunio sul lavoro.

A norma dell’art. 590, 3° comma del Codice Penale, il soggetto responsabile di aver cagionato colposamente ad altri una lesione personale, avendo violato le norme poste a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro, viene punito con reclusione da 3 mesi a 1 anno o con multa da 500,00 a 2.000,00 euro se le lesioni sono state gravi, ovvero da reclusione da 1 a 3 anni se le lesioni sono state  gravissime. In caso di morte del lavoratore, l’art. 589, 2°comma prevede la reclusione da 2 a 7 anni per il soggetto responsabile di averla colposamente provocata con la violazione delle suddette norme.

Dopo aver ricordato la distinzione fra colpa generica e specifica, la penalista sottolinea come le violazioni delle previsioni del Decreto Legislativo n°81/08 non siano sanzionate con reclusione e multe, bensì con arresto e/o ammende. Attraverso questo criterio, puramente formale, che riguarda la specie di pena prevista dalla norma incriminatrice, si determina una delle distinzioni fondamentali del nostro sistema penale: quella tra delitti e contravvenzioni.

L’avv. Laura Panciroli chiarisce quindi che la speciale procedura estintiva in sede amministrativa è applicabile alle sole contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Vi si prevede che l’organo di vigilanza, allo scopo di eliminare una contravvenzione accertata, impartisca le prescrizioni ritenute più idonee, fissi un termine per la regolarizzazione, decorso il quale verifichi se la violazione sia stata eliminata e, in caso positivo, ammetta il contravventore a pagare – in sede amministrativa – una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita. Il pagamento estinguerà la contravvenzione ed il pubblico Ministero ne chiederà l’archiviazione.

L’articolo, che costituisce un pratico vademecum per gli utenti della banca dati sul portale www.ambientesicurezzaweb.it, tratta infine della più rilevante giurisprudenza in materia, in particolare riguardante la tassatività delle modalità estintive, e della residua responsabilità dell’Ente per il Decreto Legislativo n° 231/01.

[Immagine di Drazen Zigic su Freepik]

 

Responsabilità del produttore di macchine: la sintesi dell’avv. Laura Panciroli per “Ambiente&Sicurezza”

Per la Banca Dati Ambiente e Sicurezza la Partner dello studio avv. Laura Panciroli ha scritto una guida “in pillole” sul delicato e importantissimo tema della prevenzione degli infortuni, che coinvolge produttori di macchine, datori di lavoro ed operatori.

La normativa comunitaria impone requisiti ben precisi di sicurezza che il fabbricante di macchinari deve rispettare perché i suoi prodotti siano certificati con il marchio CE.

Le responsabilità, tuttavia, non finiscono qui: il datore di lavoro che usa determinate macchine deve fornire le opportune garanzie ai propri dipendenti, a norma del decreto legislativo n. 81/2008, anche per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione e l’idoneità delle attrezzature ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

In sette punti, la penalista ricorda quali responsabilità, sanzioni ed esenzioni siano previste dalla normativa; richiama quindi l’attenzione sulla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in  particolare la recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 settembre 2022, n. 33548 – “Schiacciamento della mano durante i lavori di incorsamento del tessuto tra i cilindri della calandra. Macchinario modificato. Costruttore, datore di lavoro e dirigente con delega”.

La Suprema Corte nella sentenza ribadisce “che la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa solo quando si provi che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 2006, Mollo, Rv. 233174).
Qualora un infortunio sia dipeso dall’utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione, senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009, dep. 2010, Castelletti, Rv. 246162; Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Tescaro, Rv. 186372).
Il costruttore infatti, in quanto titolare di una posizione di garanzia, risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l’utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Daniele, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 2020, Sorianini, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256390); a meno, quindi, che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 5541 dell’8/11/2019, dep. 2010, Sorianini, Rv. 278445). Né rileva, di per sé, la distanza temporale della condotta colposa rispetto all’evento da essa causato (Sez. 4, n. 5541 del 2019 cit.)”

L’articolo costituisce un pratico vademecum per gli utenti della banca dati sul portale www.ambientesicurezzaweb.it.

 

Erogazioni pubbliche percepite indebitamente, l’avv. Laura Panciroli fa il punto sulla giurisprudenza penale

Sul numero 10/65 della la rivista “La Consulenza del Lavoro” di Eutekne, l’avv. Laura Panciroli, Partner dello Studio,  commenta la sentenza penale n. 20531/2022 della Corte di Cassazione sulla fattispecie di appropriazione indebita di erogazioni pubbliche da parte del datore di lavoro. Poiché le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni vengono conguagliate dall’INPS  con quelle dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali,  è indebitamente che il datore percepisce le corrispondenti erogazioni dall’ente prvidenziale nel caso in cui la sua dichiarazione di avere corrisposto tali somme sia falsa.

La sentenza è interessante perché ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali in materia di qualificazione giuridica di tale condotta. Questa “è stata qualificata ora come appropriazione indebita (Sez. 2, n. 5486 del 5/11/2015, Crespi, Rv. 266367), ora come truffa, ponendosi l’accento sull’artificio costituito dalla fittizia esposizione delle somme corrisposte al lavoratore e sulla successiva induzione in errore dell’istituto previdenziale (Sez. 2, n. 42937 del 3/10/2012, Riondato, Rv. 253646) ora, infine, come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell’articolo 316-ter c.p. (tra le tante, Sez. 6, n. 7963 del 26/11/2019, dep. 2020, Romano, Sez. 2, n. 51334 del 23/11/2016, Sechi, Rv. 268915).”

La Corte ha quindi affermato che, per potersi configurare il reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita erogazione delle prestazioni da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea), devono essersi verificati “l’utilizzo o la presentazione di attestazioni o di documenti falsi attestanti cose non vere e (ovvero l’omissione di informazioni non dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni.

Tali erogazioni, peraltro, non debbono consistere, necessariamente, in una erogazione di somme in denaro, ma possono, indifferentemente, consistere nella erogazione di una somma di denaro oppure nella esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta”.

La versione integrale dell’articolo è consultabile on line sulla rivista La Consulenza del Lavoro di Eutekne; per maggiori informazioni: www.eutekne.it/sile

Pink is the new black: donna aiuta donna

L’otto marzo a Milano l’evento con l’avvocata Panciroli

I proventi sono stati devoluti all’associazione Svs Dad presso la clinica Mangiagalli di Milano.

Fondata nel 1997, insieme al Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, da anni si occupa di accoglienza a coloro che hanno subito violenza e maltrattamento, dell’assistenza legale e psicologica delle donne e dei minori vittime di violenze dirette o assistite, del supporto all’autonomia anche attraverso l’integrazione e il raccordo con i servizi territoriali e l’assistenza allo studio.

Durante la serata, la Partner dello Studio, l’avvocato Laura Panciroli ha sottolineato come luoghi comuni e  stereotipi rendono difficile il riconoscimento e la denuncia della violenza di genere. Tuttora, infatti, si incontrano pregiudizi sulle donne nei processi in cui esse sono parti lese