Responsabilità del produttore di macchine: la sintesi dell’avv. Laura Panciroli per “Ambiente&Sicurezza”

Per la Banca Dati Ambiente e Sicurezza la Partner dello studio avv. Laura Panciroli ha scritto una guida “in pillole” sul delicato e importantissimo tema della prevenzione degli infortuni, che coinvolge produttori di macchine, datori di lavoro ed operatori.

La normativa comunitaria impone requisiti ben precisi di sicurezza che il fabbricante di macchinari deve rispettare perché i suoi prodotti siano certificati con il marchio CE.

Le responsabilità, tuttavia, non finiscono qui: il datore di lavoro che usa determinate macchine deve fornire le opportune garanzie ai propri dipendenti, a norma del decreto legislativo n. 81/2008, anche per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione e l’idoneità delle attrezzature ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

In sette punti, la penalista ricorda quali responsabilità, sanzioni ed esenzioni siano previste dalla normativa; richiama quindi l’attenzione sulla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in  particolare la recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 settembre 2022, n. 33548 – “Schiacciamento della mano durante i lavori di incorsamento del tessuto tra i cilindri della calandra. Macchinario modificato. Costruttore, datore di lavoro e dirigente con delega”.

La Suprema Corte nella sentenza ribadisce “che la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa solo quando si provi che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 2006, Mollo, Rv. 233174).
Qualora un infortunio sia dipeso dall’utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione, senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009, dep. 2010, Castelletti, Rv. 246162; Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Tescaro, Rv. 186372).
Il costruttore infatti, in quanto titolare di una posizione di garanzia, risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l’utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Daniele, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 2020, Sorianini, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256390); a meno, quindi, che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4, n. 5541 dell’8/11/2019, dep. 2010, Sorianini, Rv. 278445). Né rileva, di per sé, la distanza temporale della condotta colposa rispetto all’evento da essa causato (Sez. 4, n. 5541 del 2019 cit.)”

L’articolo costituisce un pratico vademecum per gli utenti della banca dati sul portale www.ambientesicurezzaweb.it.

 

Cesare Alberto Mussi autore di un saggio su «Il giurista del lavoro», mensile di Euroconference

La rivista «Il Giurista del lavoro» edita da Euroconference, ospita nel suo numero 11/2022 un saggio dell’avvocato Alberto Cesare Mussi, associate dello Studio Ichino Brugnatelli e associati.

L’autore ha curato personalmente l’approfondimento dedicato a: «Clausole e accordi nel contratto di lavoro. Opportunità di sottoscrivere polizze assicurative a tutela del datore di lavoro».

È prevista la pubblicazione di una ulteriore sezione dell’approfondimento.

Clicca qui per scaricare la pubblicazione in formato .pdf

 

L’incipit dell’approfondimento di Cesare A. Mussi

Qualsiasi impresa è soggetta a una moltitudine di rischi interni ed esterni: pertanto, è quantomai opportuno per il datore di lavoro sottoscrivere polizze assicurative nel mondo del lavoro, in un’ottica di bilanciamento tra costi e benefici. 

Con il presente contributo, volto a ricostruire i fondamenti del contratto di assicurazione, si dà il via a un approfondimento monografico in tre puntate sul tema. 

Il contratto di assicurazione 

Qualsiasi individuo potrebbe legittimamente interrogarsi sull’opportunità o meno di sottoscrivere polizze assicurative a propria tutela. A maggior ragione, l’interrogativo potrebbe divenire più pressante per coloro che svolgono attività d’impresa, spinti dalla necessità di comprendere su cosa e come assicurarsi. 

La soluzione di tale problema passa inizialmente dalla comprensione di cosa sia l’assicurazione. 

Con questo contratto, una parte (assicuratore), verso il pagamento di una somma, detta premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno da esso prodotto da un sinistro (ad esempio, l’incendio di un immobile), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (ad esempio, morte di una persona), ovvero a risarcire a terzi il danno che dovrebbe essere risarcito dall’assicurato (il danno provocato dal proprio dipendente). 

Il contratto di assicurazione è disciplinato dal Titolo III, Capo XX, cod. civ., articolo 1882 ss.; appartiene alla categoria dei contrati aleatori, la sua causa è il trasferimento di un’alea economica. 

Il rischio costituisce il suo elemento essenziale. Tuttavia, l’assicuratore non può procurarsi in autonomia le notizie necessarie per la stima del rischio e deve rimettersi alla lealtà dell’altro contraente. Pertanto, l’inesistenza del rischio è causa di nullità del contratto, la sua cessazione dà luogo allo scioglimento del contratto stesso, la sua inesatta conoscenza da parte dell’assicuratore costituisce causa di annullamento del contratto o di risoluzione o di rettifica. 

Continua a leggere sulla rivista «Il Giurista del lavoro»

Contributi a «Il giurista del lavoro», mensile di Euroconference

La rivista «Il Giurista del lavoro» edita da Euroconference, ospita nel suo numero 11/2022 alcuni saggi a firma dell’avvocato Evangelista Basile, partner dello Studio Ichino Brugnatelli e associati.

I saggi che l’avvocato Basile ha firmato, a quattro mani sono:

  •  L’effettività delle consultazioni sindacali e la crisi della forma con Rosibetti Rubino
  •  Il controllo esterno del lavoratore tramite agenzia investigativa: condizioni di legittimità e limiti con Emilian Marku

L’autore ha poi curato direttamente la parte di Osservatorio giurisprudenziale occupandosi degli aggiornamenti della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia della Comunità Europea.

Clicca qui per scaricare la pubblicazione in formato .pdf

 

Alcune delle pronunce di Cassazione commentate
dall’avvocato Evangelista Basile

L’avvocato Basile, in particolare ha commentato, per la sezione relativa alla Suprema Corte, il caso risolto con ordinanza della Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 6 ottobre 2022, n. 29059 che si occupa del tema dello straining.

Il concetto di straining

In questa decisione si conferma che le forti divergenze sul luogo di lavoro e un’accesa conflittualità tra le parti non siano sufficienti a determinare una situazione di stress nocivo fonte di responsabilità del datore di lavoro perché il rapporto interpersonale, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa, è in sé possibile fonte di tensioni, che non necessariamente sfociano in una malattia del lavoratore. Questo accade se non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano. 

I controlli del datore di lavoro

Una seconda pronuncia esaminata riguarda l’Ordinanza  24 agosto 2022, n. 25287 della Cassazione civile, Sezione Lavoro che riguarda i controlli sul lavoratore.  Secondo la Cassazione, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di controllo sui lavoratori dipendenti solo nei limiti relativi all’accertamento di eventuali illeciti.

Il controllo esterno non può riguardare l’adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente che è soggetto all’esclusivo potere di sorveglianza diretta del datore di lavoro. Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.

Congedi per maternità e malattia

Una terza pronuncia commentata dall’avvocato Evangelista Basile è la sentenza 11 ottobre 2022, n. 29611 Cassazione civile, Sezione Lavoro che si occupa di congedi per malattia e maternità.

Nell’ambito del sistema del Testo Unico sulla sicurezza tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro sono indennizzabili. Ogni forma di tecnopatia che può ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’Inail, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati. Tocca al lavoratore dimostrare il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

 

Erogazioni pubbliche percepite indebitamente, l’avv. Laura Panciroli fa il punto sulla giurisprudenza penale

Sul numero 10/65 della la rivista “La Consulenza del Lavoro” di Eutekne, l’avv. Laura Panciroli, Partner dello Studio,  commenta la sentenza penale n. 20531/2022 della Corte di Cassazione sulla fattispecie di appropriazione indebita di erogazioni pubbliche da parte del datore di lavoro. Poiché le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni vengono conguagliate dall’INPS  con quelle dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali,  è indebitamente che il datore percepisce le corrispondenti erogazioni dall’ente prvidenziale nel caso in cui la sua dichiarazione di avere corrisposto tali somme sia falsa.

La sentenza è interessante perché ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali in materia di qualificazione giuridica di tale condotta. Questa “è stata qualificata ora come appropriazione indebita (Sez. 2, n. 5486 del 5/11/2015, Crespi, Rv. 266367), ora come truffa, ponendosi l’accento sull’artificio costituito dalla fittizia esposizione delle somme corrisposte al lavoratore e sulla successiva induzione in errore dell’istituto previdenziale (Sez. 2, n. 42937 del 3/10/2012, Riondato, Rv. 253646) ora, infine, come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell’articolo 316-ter c.p. (tra le tante, Sez. 6, n. 7963 del 26/11/2019, dep. 2020, Romano, Sez. 2, n. 51334 del 23/11/2016, Sechi, Rv. 268915).”

La Corte ha quindi affermato che, per potersi configurare il reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita erogazione delle prestazioni da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea), devono essersi verificati “l’utilizzo o la presentazione di attestazioni o di documenti falsi attestanti cose non vere e (ovvero l’omissione di informazioni non dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni.

Tali erogazioni, peraltro, non debbono consistere, necessariamente, in una erogazione di somme in denaro, ma possono, indifferentemente, consistere nella erogazione di una somma di denaro oppure nella esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta”.

La versione integrale dell’articolo è consultabile on line sulla rivista La Consulenza del Lavoro di Eutekne; per maggiori informazioni: www.eutekne.it/sile

Violenza di genere: intervista alla Partner avv. Laura Panciroli

25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: il settimanale Gente fa il punto sugli strumenti giuridici più efficaci per prevenire femminicidi,  maltrattamenti e abusi. Primo fra tutti l’ammonimento, che il Prefetto Francesco Messina ritiene molto valido per interrompere il ciclo della violenza.

Intervistata anche la partner Laura Panciroli, esperta in tema di contrasto alla violenza sulle donne. Dal 2016 è iscritta all’elenco degli avvocati formati in tale materia e dal 2000 è associata alla ONLUS SVS Donna Aiuta Donna. Riguardo all’istituto dell’ammonimento, la penalista osserva: “Nella mia esperienza, professionale ed associativa, ho registrato ancora casi in cui la richiesta di ammonimento avanzata dalla donna non è stata accolta”. Sottolinea quindi un aspetto importante: “Nell’istruttoria delegata agli organi investigativi dovrebbe essere sempre contemplata, prima del rigetto della richiesta di ammonimento, l’audizione diretta della donna.”

L’avv. Panciroli sa infatti che “non sempre è facile, per le autorità, valutare la fondatezza dell’istanza di intervento”. Occorre una capacità di ascolto che nei centri antiviolenza è una delle qualità fondamentali di professionisti e volontari. È infatti attraverso colloqui strutturati, volti a individuare un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza,  che SVS Donna Aiuta Donna offre accoglienza alle persone che hanno subito abusi.

L’intero articolo è disponibile qui.

L’avv. Sergio Passerini fa il punto sul preavviso nel rapporto di lavoro e nel Decreto Trasparenza

Sul numero del 17 novembre della rivista “La Consulenza del lavoro” di Eutekne,  il senior partner Sergio Passerini approfondisce alcune delle novità apportate dal Decreto Legislativo n°104 del  27.6.2022, il cosiddetto Decreto Trasparenza.

Con questo Decreto, il Legislatore ha dato attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva 2019/1152/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Il provvedimento di recepimento della citata direttiva incide su varie leggi nazionali preesistenti, con l’obiettivo di incrementare le informazioni che il lavoratore ha diritto a ricevere dal suo datore di lavoro o committente all’avvio del rapporto e di assicurare nel corso del suo svolgimento alcune garanzie minime.

Molti sono gli istituti coinvolti e con i quali questo Decreto impone di confrontarsi; tra questi v’è anche il preavviso di licenziamento o di dimissioni.

La versione integrale dell’articolo è consultabile on line sulla rivista La Consulenza del Lavoro di Eutekne; per maggiori informazioni: www.eutekne.it/sile.

 

[Foto di Nile da Pixabay]

Rientro in servizio degli operatori della sanità, ne parla l’avv. Sergio Passerini su Eutekne.info

Il recente Decreto Legge n. 162 del 31 ottobre 2022  ha previsto, tra le altre disposizioni, anche un’anticipazione al 1° novembre della cessazione dell’obbligo vaccinale per gli operatori della sanità e della sospensione degli operatori non vaccinati. Ciò comporta la necessità per le strutture sanitarie di affrontare subito alcuni problemi organizzativi connessi al rientro del personale in precedenza sospeso perché non vaccinato.

Sul quotidiano on-line Eutekne Info, nella sezione “Lavoro e Previdenza”,  il senior partner Sergio Passerini individua i possibili problemi nella gestione del rientro in servizio di questi operatori sotto il profilo della valutazione dei rischi e dell’idoneità alla mansione, nonché della tutela della privacy.

L’intero articolo è disponibile per gli abbonati ad Eutekne.info (https://www.eutekne.info/default.aspx)

[Foto di Darko Stojanovic, fonte: Pixabay ]