Riforma Cartabia e reati economici, evento online con l’avv. Laura Panciroli

A pochi mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, l’Osservatorio Penalisti Studi Multipractice organizza una serie di cinque incontri in formato webinar. Le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al sistema penale, mirate alla riduzione dei temi del processo, hanno infatti rilevanza sia procedurale sia sostanziale. Per questo gli avvocati dell’Osservatorio, di cui fa parte anche la Partner del nostro studio Laura Panciroli, si confrontano ora sulle loro prime esperienze processuali e strategiche nell’attuale contesto, così profondamente cambiato.

Il programma del ciclo di incontri via webinar

Da marzo a giugno è previsto un “dialogo” al mese, sempre in formato webinar dalle 14:30 alle 15:15.
Il primo, in data 23 marzo, tratta delle “Nuove strategie difensive nell’udienza preliminare per i
reati economici”. L’avv. Laura Panciroli ne parla con i colleghi Paola De Pascalis e Andrea Scarpellini, rispettivamente di Pavia e Ansaldo e di Villa Roveda e associati.

L’intero programma, con i riferimenti della segreteria organizzativa,  è disponibile qui.

L’Osservatorio Penalisti degli Studi Multipractice

L’Osservatorio nasce da un’iniziativa degli studi BonelliErede, Dentons, DLA Piper, LCA, Orrick, Pavia e Ansaldo e RP Legal & Tax. Rappresenta un luogo di confronto e approfondimento di tutte le tematiche relative ai dipartimenti di diritto penale delle law firm multipractice, con l’obbiettivo di ampliarne il ruolo e la valorizzazione nel mercato legale. Il nostro studio si è aggiunto successivamente, come anche La Scala, Eversheds Sutherland, NCTM Advant, Villa Roveda e Associati. L’avvocato penalista interagisce con i professionisti delle diverse aree del diritto in modo sempre più significativa, pertanto i dipartimenti penali degli studi multipractice sono riconosciuti dalla clientela quali interlocutori di importanza fondamentale. Non solo infatti rispondono alla domanda di assistenza penalistica in ambito giudiziario, anche in procedimenti che richiedono competenze trasversali, ma possono fornire assistenza penalistica nelle aree della consulenza e della compliance sia con riferimento al territorio italiano sia in ambito internazionale.

Responsabilità penale del RSPP, ne parla l’avv. Laura Panciroli per Ambiente&Sicurezza

Alle domande su questo argomento la Partner dello Studio risponde con un articolo dal taglio pratico sul numero di marzo di Ambiente&Sicurezza. 

Il tema è delicato e di grande interesse: in che misura e con quali presupposti il Responsabile del servizio prevenzione e protezione è perseguibile penalmente a seguito di incidenti sul lavoro?

Il ruolo del RSPP e il suo rapporto col datore di lavoro

L’autrice ricorda in breve come la figura del RSPP sia da configurare ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008: il Responsabile del servizio è un consulente interno del datore di lavoro in materia di normativa sulla sicurezza.

Tratta poi della redazione del Documento di valutazione dei rischi e dei compiti che il datore di lavoro non può delegare al RSPP.

La giurisprudenza in materia

Richiama infine alcune pronunce della Suprema Corte utili a definire l’ambito ed i limiti della responsabilità di questa figura.

Quando vi è colpa professionale

Così Cass. Pen. Sez. IV 21.12.2018 n.11708: “La più avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP – in cooperazione con quella del datore di lavoro – ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (Sez. 4, n. 16134 del 18/03/2010, Santoro, Rv. 24709801). Al riguardo è stato più volte ribadito che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 – dep. 2011, Di Mascio, Rv. 24962601). Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).”

I limiti della responsabilità penale

Quanto ai limiti della responsabilità di chi svolge tale funzione, la Corte di Cassazione precisa invece: “Da questo punto di vista, si deve qui ribadire l’orientamento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.” ( Cass. Pen. Sez. IV 17.10.2019 n. 49761 )

Foto: Da Pixabay, PublicDomainPictures

Come cambia il ramo d’azienda nei diversi settori del diritto: convegno Unimi

I giuslavoristi Pietro Ichino e Massimo Pallini prendono parte all’evento: “Il ramo di azienda nei vari rami del diritto: una fattispecie unitaria o plurima?” organizzato dall’Università degli Studi di Milano per il 1° marzo 2023.

Il quesito è posto immediatamente dal titolo e ciascun relatore affronta il tema dalla prospettiva della propria disciplina di competenza.

Protagonisti della mezza giornata di studi sono giuristi con esperienza nelle professioni forensi, avvocatura e magistratura, oltre che di docenza universitaria.

La prima materia che tratta l’argomento, naturalmente, è il diritto privato. Il ramo d’azienda viene tuttavia ripreso da differenti angolature nel diritto commerciale, del lavoro, bancario e delle assicurazioni. In ogni disciplina sono diverse le priorità assegnate alle sue caratteristiche. Per questo ci si domanda se la sua attuale denominazione non dovrebbe forse ramificarsi a sua volta perché siano più chiari gli elementi di volta in volta presi in considerazione.

Il convegno è presieduto dal prof. Roberto Sacchi, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano. La prof.ssa Ilaria Viarengo, direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici ed il prof. Roberto Pedersini, direttore Dipartimento di Scienze Sociali e politiche, salutano i presenti ed introducono le relazioni:

“La fattispecie di cui all’art. 2555 del Codice Civile”, del prof. Marco Cian, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Padova

“Azienda e regimi del suo trasferimento”, del prof. Aldo Angelo Dolmetta, già Giudice della Corte di Cassazione, sezione prima civile, e ordinario di Istituzioni di Diritto Privato dell’Università Cattolica S.C. di Milano

“La circolazione societaria del ramo aziendale”, della prof.ssa Giuliana Scognamiglio, ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“Il ramo aziendale alla luce dell’articolo 2112 del Codice Civile e della direttiva 2001/23/CE”, del prof. Massimo Pallini, ordinario di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Milano

“Il ramo d’azienda nell’ambito delle procedure della crisi d’impresa”, del prof. Daniele Vattermoli, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“L’azienda tra Testo Unico Bancario e Codice delle Assicurazioni”, del prof. Andrea Tina ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano

“L’azienda nella disciplina di cui alla liquidazione coatta delle Banche Venete”, del prof. Ugo Minneci ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano

Al Senior Partner dello Studio prof. avv. Pietro Ichino, emerito di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Milano, è affidata la conclusione dell’evento con le sue considerazioni finali.

Il convegno si tiene nella Sala Lauree della facoltà di Scienze Politiche in via Conservatorio 7 a Milano.

La locandina è disponibile qui.

[Foto di 정훈 김 da Pixabay]

A cura dello Studio anche quest’anno la Employee Incentive Comparative Guide di Legal 500

Quali sono i  piani di incentivazione più diffusi in Italia?  Quali piani di opzione su azioni possono essere offerti? Ci sono limiti a chi può partecipare a un piano di incentivazione e alla misura in cui può farlo? Qual è la diffusione delle clausole di malus e clawback? Vi sono proposte di riforma che influenzeranno il funzionamento dei piani di incentivazione nei prossimi 12 mesi??

Sono molte le domande che le società appartenenti a gruppi internazionali si pongono, per quanto riguarda gli incentivi a dirigenti e dipendenti.

Legal 500, marchio della casa editrice Legalease specializzata in informazione sul mercato legale, ha elencato 25  FAQ che le società di gruppi internazionali si pongono. Le Directories e le pubblicazioni di Legalease creano un collegamento fra legali in-house e consulenti esterni, oltre che fra HR manager e giuslavoristi.

Ed è per questo che le guide di Legal 500 sono realizzate in collaborazione con gli studi legali leader in ciascuna nazione: forniscono agli operatori una panoramica delle leggi e dei regolamenti nelle principali giurisdizioni, divisa per aree di pratica.

Da poco disponibile on-line, il contributo è raggiungibile a questo link.

Da alcuni anni è affidata ai senior partner Luca Daffra e Franco Tofacchi la redazione del capitolo italiano. Grazie alla loro esperienza, i due giuslavoristi non solo chiariscono i punti che vengono loro sottoposti in quanto comuni a tutte le nazioni coinvolte, ma fanno accenno ad argomenti non presenti nella griglia, che sono in realtà di importanza non trascurabile nel nostro Paese.

Oltre ad essere esperti nei profili giuslavoristici dei piani di incentivazione azionaria, infatti, gli avvocati Luca Daffra e Franco Tofacchi assistono frequentemente le società clienti nella costruzione di progetti di welfare per il personale, che possono essere offerti a tutti i dipendenti.

La tendenza ad utilizzare questa forma di incentivazione è stata supportata anche dal legislatore, che ha introdotto specifiche previsioni per incentivare l’uso del welfare aziendale a supporto dei lavoratori.

 

 

 

Cumulo di impieghi e trasparenza, l’avv. Sergio Passerini fa il punto

Nel Decreto Legislativo n° 104/22 si trovano nuove indicazioni anche per il cumulo d’impieghi, detto in parole semplici “doppio lavoro”. Si tratta di un fenomeno di entità tutt’altro che trascurabile, e comunque già previsto dall’ordinamento entro determinati limiti. Occorre naturalmente che gli orari siano compatibili e complessivamente non superino un tetto di ore settimanali.

A distanza di poche settimane dall’entrata in vigore del Decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare 20 settembre 2022, n. 19, con la quale ha fornito le prime indicazioni interpretative.

Per chi è interessato dalla nuova disciplina, infatti, non è semplice orientarsi né avere la certezza di ottmpereare in modo sicuramente corretto agli obblighi di legge.

Il Senior Partner Sergio Passerini sul numero 7 de “La Consulenza del lavoro” fa il punto della situazione, richiamando l’attenzione sulle novità. Nell’articolo rammenta che il noto decreto, detto “Trasparenza”,  ha dato attuazione nell’ordinamento interno alla direttiva 2019/1152/Ue, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, dettando esplicite disposizioni anche in merito alla possibilità per i lavoratori di intrattenere contemporaneamente più rapporti di lavoro, naturalmente non a tempo pieno.

Alcune di queste disposizioni sono solo l’esplicitazione normativa di principi già presenti nel nostro ordinamento e già più volte affermati dalla giurisprudenza; altre sollevano specifici problemi e richiedono di essere coordinate con le regole relative ad altri istituti (orario massimo di lavoro, sicurezza, obblighi di fedeltà e altri).

La Consulenza del Lavoro è lo strumento Eutekne di aggiornamento e approfondimento in materia di diritto del lavoro, amministrazione del personale, previdenza, fisco, diritto sindacale, sicurezza e ispezioni del lavoro. I destinatari principali del periodico sono i consulenti che assistono le aziende, quali i commercialisti ed i consulenti del lavoro. Fornisce tuttavia un aggiornamento prezioso ed affidabile a tutti gli operatori economici: imprenditori,  responsabili delle risorse umane, funzionari e dipendenti, grazie alla puntuale informazione corredata da chiarimenti sulle novità in ambito giuslavoristico e fiscale.

 

La delega e la sub-delega di funzioni nel diritto penale del lavoro in sintesi: il contributo ad A&S dell’avv. Laura Panciroli

Per Ambiente & Sicurezza, questo mese la Partner dello Studio riassume e chiarisce quali siano le condizioni di efficacia della delega di funzioni nel diritto penale del lavoro.

Il riferimento normativo è ovviamente il D.lgs. 81 del 2008, del quale la penalista analizza in particolare gli articoli 16 e 17. L’articolo fornisce una guida pratica in materia di normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ricordandone il fondamento nella Costituzione e le finalità, i soggetti coinvolti e le possibili fattispecie.

Laura Panciroli richiama l’attenzione sull’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, obbligo che s’intende assolto se modello di verifica e controllo viene adottato ed efficacemente attuato.

Affronta poi la questione dell’autonomia finanziaria del delegato, indicando le possibili situazioni che si creano in caso di necessità di interventi tempestivi i cui costi non rientrano nel budget previsto e stanziato.

La giurista ricorda infine le funzioni che il datore di lavoro non può delegare, ad esempio la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la valutazione dei rischi. Il datore, tuttavia, non è tenuto a svolgere personalmente i compiti correlati a queste funzioni, in quanto può conferirne l’incarico a chi ha le necessarie competenze. Mantiene tuttavia la sua posizione di garanzia.

Quanto alla possibilità di sub-delega, essa deve rispettare le condizioni di validità ed efficacia della delega di primo grado, compreso l’obbligo di vigilanza.

I contenuti sono disponibili su: www.ambientesicurezzaweb.it

Ambiente & Sicurezza offre aggiornamento giuridico, normativa tecnica e applicazioni, proponendosi come il primo sistema informativo integrato carta/web.

La penalista Laura Panciroli collabora regolarmente con la rivista. Nei suoi articoli, chiari e sintetici, commenta le novità della normativa, senza scordare il fine principale di chiarire i dubbi degli operatori ed offrire loro un pratico vademecum.

Tutti i contenuti della rivista sono reperibili nella banca dati di Ambiente & Sicurezza, con un aggiornamento in tempo reale.